L’art. 97 della Costituzione recita che:“agli impieghi nella Pubblica Amministrazione si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. La giurisprudenza costituzionale ha sempre ritenuto che la regola generale è quella del concorso pubblico per accedere agli impieghi nelle P.A. Si utilizza infatti il criterio del merito per garantire un reclutamento in linea con i principi democratici di trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa. L'eccezione è rappresentata invece dai concorsi interni che derogando ai principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e di buon andamento, non presuppongono quindi l’indizione di un concorso pubblico.Il ricorso a concorsi interni rischia infatti di creare un' ingiustificata situazione di privilegio per il personale già dipendente.

Profili di illegittimità di un concorso interno

Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza si è occupato di un caso relativo ad una procedura privata di iniziativa di una Regione. Più nello specifco la giunta regionale con una delibera approva la conseguente copertura dei posti vacanti riservati infatti a progressioni verticali interne del personale già dipendente. Un libero professionista, interessato a partecipare al concorso, dal quale però era stato escluso perché non era dipendente dell’ente regionale, decide cosi' di rivolgersi al Tar per far dichiarare l’annullamento del bando dirigenziale. La sentenza del Tar gli dà torto però, sostenendo l’inammissibilità della sua iniziativa perché volta a sindacare nel merito l'attività della P.A.

Il libero professionista non si rassegna e si rivolge al Consiglio di Stato. I giudici del Consiglio di Stato, accogliendo il suo ricorso innanzitutto precisano come l’espletamento di una selezione concorsuale riservata sia possibile solo in quanto i criteri utilizzati siano effettivamente compatibili con il consolidamento dell’esperienza maturata all’interno della stessa P.A.

L’eccezione alla regola del concorso pubblico deve inoltre rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, risolvendosi altrimenti la deroga in un inammissibile privilegio in favore di alcune categorie di persone. I giudici del Consiglio di Stato hanno quindi statuito che la Regione non aveva adotto alcuna motivazione delle ragioni di pubblico interesse, che hanno giustificato il ricorso ad una procedura interamente riservata.

Gli ermellini quindi ritengono che tale procedura riservata debba ritenersi illegittima perchè è mancata quell’esigenza di una pubblica necessità che avrebbe ammesso di escludere la regola del concorso pubblico.(Consiglio di Stato sentenza n. 4139 deposistata il 07.11.15)

Riconoscimento dell’interesse ad agire del ricorrente

Il Consiglio di Stato riconosce inoltre al ricorrente la sussistenza di un interesse personale, concreto, diretto ed attuale, avendo la sua contestazione ad oggetto atti che incidono direttamente e subito nella sua sfera giuridica. Gli ermellini ritengono che anche l’indicazione del titolo di studio posseduto sia valido in astratto a ricoprire il posto e possa quindi considerarsi rilevante ai fini sia dell'interesse ad agire sia dell’impugnazione del bando della procedura riservata.

Ne consegue l’annullamento del bando per la procedura riservata per selezioni verticali al personale già dipendente, perchè ha impedito ingiustificatamente al ricorrente di concorrere per l’accesso nella P.A. Per info di diritto premi il tasto segui accanto al nome dell'autrice dell'articolo.