La scadenza della seconda rata della Tasi, tassa sui servizi indivisibili dei comuni italiani, è sempre più vicina: entro il 16 dicembre 2015 dovrà essere effettuato il saldo dell'odiato tributo, sempre che esso non sia già stato pagato nella sua completezza il 16 giugno 2015. Anche in quest'ultimo caso, però, si raccomanda di fare le dovute verifiche in quanto il proprio comune di appartenenza potrebbe avere modificato le aliquote con la conseguente necessità di un piccolo conguaglio. Ma chi saranno i cittadini chiamati al pagamento della Tasi?

Ecco tutte le informazioni per non farsi cogliere impreparati nel caso in cui il proprio municipio non predisponga già i modelli F24 da pagare.

Chi deve pagare la Tasi?

La Tasi deve essere pagata da tutti i proprietari di immobili: prime case e loro pertinenze, magazzini o locali di deposito, rimesse, stalle, scuderie e tettoie. Sono invece esclusidal pagamentoi possessori di terreni agricoli mentre dovranno effettuare il versamento gli inquilini in una percentuale compresa tra il 10% e il 30% (qualora il comune non dovesse ufficializzare le modalità, dovrà considerarsi corretto il 10%). Dal 2016, la Tasi non esisterà più per i possessori di prime case o per gli inquilini che vivranno nell'abitazione in questione.

Quali sono i coefficienti da ricordare?

L'importo del saldo della Tasi sarà lo stesso dell'acconto già pagato a giugno 2015, al quale dovrà essere aggiunto un eventuale conguaglio. Per chi non fosse in possesso del modello F24, ricordiamo che la cifra dovrà essere calcolata partendo dalla rendita catastale che dovrà essere rivalutata con una maggiorazione del 5%.

L'importo così ottenuto dovrà essere moltiplicato per i seguenti coefficienti:

  • 160 per le abitazioni e fabbricaticlassificati nel gruppo catastale A (ad esclusione di A/10) e C/2, C/6 e C/7.
  • 140 per i gruppi catastali B e C/3, C/4 e C/5.
  • 80 per i gruppi catastali classificati come D/5 e A/10.
  • 65 è il coefficiente per le categorie denominate D ad esclusione del sopra citato D/5.
  • 55 sarà riferito al gruppo catastale C/1 ovvero i negozi.

L'importo così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l'aliquota deliberata dal proprio comune di appartenenza e poi suddiviso in due parti: la prima è già stata pagata a giugno 2015, mentre la seconda dovrà essere versata entro e non oltre il 16 dicembre 2015.