A seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole dal 1° gennaio 2016, sono giunte importanti novità sulla disciplina relativa alla presentazione delle istanze di interpello. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.27 del 4 gennaio 2016,ha fornito delle indicazioni operative in materia. Il documento redatto dall'ente dà attuazione alle disposizioni introdotte dal D.Lgs156/15. Inoltre,suggerisce ai direttori delle Agenzie fiscali di emanare dei provvedimenti specifici per la definizione delle relative regole procedurali, come le modalità di presentazione delle istanze e le modalità di comunicazione delle risposte.

Il provvedimento prevede anche che tutti gli interpelli, indipendentemente dalla tipologia, debbano essere presentati alle Direzioni regionali competenti, in funzione del domicilio fiscale del contribuente. Le istanze delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti, dovranno essere presentate alla Direzione Regionale competente, con rifermento al domicilio fiscale della stabile organizzazione. Le nuove istanze cd. “antiabuso” saranno, invece, inviate direttamente alla Direzione Centrale Normativa fino al 31.12.2017.

Breve descrizione delle modifiche intervenute sugli interpelli

Il D.Lgs n.156/15 ha finalmente operato una riforma degli interpelli, assecondando le richieste della giurisprudenza e dei vari professionisti tributari, che già da tempo auspicavano una riorganizzazione delle varie tipologie di interpelli.

L’art. 1 del decreto, attuando una generale revisione della relativa disciplina, ha integralmente modificato la rubrica dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente. Il D Lgs. n.156/2015, inoltre, ha cambiato i termini relativi alla risposta alle istanze di interpello, fissandoli in 90 giorni per quello ordinario, e in 120 giorni per le altre tipologie.

Vengono ora individuate4 tipologie di interpello:

- ordinario:ossia finalizzato alla richiesta di un chiarimento sull'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

- disapplicativo:per rimuovere l’operatività di specifiche norme tributarie introdotte in chiave antielusiva.

- probatorio: consistein una richiesta tesa ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente per l’adozione di un preciso regime fiscale.

- anti-abuso:il contribuente può richiedere all’A.E. se le operazioni che intende realizzare costituiscono fattispecie di abuso del diritto.

Varie ipotesi di integrazione delle istanze

Qualora l’istanza di interpello dovesse risultare carente di uno dei requisiti obbligatori, lo specifico ufficio, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deve invitare il contribuente a regolarizzarla entro un mese, pena l'inammissibilità dell’istanza. Le risposte alle richieste di interpello si intendono notificate al momento della ricezione da parte del contribuente.

I termini per rispondere iniziano a decorrere dalla data di ricezione dei dati mancanti da parte dell’ufficio, dopo la relativa richiesta d’integrazione.

La medesima procedura si applica per la richiesta di una eventuale documentazione integrativa. Per l’invio delle istanze di interpello viene suggerito l’utilizzo della posta elettronica certificata, almeno per quei soggetti che sono obbligati a dotarsi di un indirizzo. Per info di economia, premi il tasto segui.