Dopo lo stop dell’anno scorso, per tutto il 2016 è stata ripristinata la detassazione dei premi e del salario di produttività. Il Governo ha infatti stanziato 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni di euro per gli anni successivi. Il decreto che attua le disposizioni della legge di Stabilità 2016 ha reso, infatti, ancora più convenientela detassazione dei premi di risultato per i dipendenti, determinando i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, efficienza ed innovazione, per fruire della detassazione delle retribuzioni agevolate.
Fra le ipotesi di aumenti della produttività che permettono la detassazione dei premi per i dipendenti, rientra sicuramente un aumento della produzione; un miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, e un risparmio nell’utilizzo di fattori produttivi. Maggiori dettagli emergeranno dagli accordi collettivi territoriali e aziendali, che dovranno stabilire anche il periodo di riferimento per il verificarsi dei miglioramenti e le varie tipologie di retribuzione di produttività. I contratti possono includere, tra le modalità di lavoro incentivabili, il lavoro agile ed un piano di coinvolgimento dei dipendenti nell’organizzazione aziendale. Inoltre, devono contenere un’autodichiarazione di conformità.
Tali accordi devono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
In cosa consiste l’incentivo fiscale per gli incrementi di produttività?
Tali incentivi fiscali sono destinati ai dipendenti con un imponibile inferiore a50.000 euro annui; di conseguenza, ne sono esclusi i quadri, anche se viene ampliata la platea dei beneficiari.
L’incentivo di base prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% sui premi di produttività, fino ad un importo complessivo non superiore a 2.000 euro annui. Tale limite sarà incrementato a 2.500 euro lordi se i datori di lavoro coinvolgeranno attivamente i dipendenti nell’organizzazione delle attività, essendo prevista sempre l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10% sui premi di produttività.
È prevista, invece, la detassazione totale, se i premi di produttività sono sostituiti da misure di welfare aziendale. Il lavoratore, in tali casi, deve scegliere che l’erogazione avvenga, anche parzialmente, attraverso somme che non concorrano alla determinazione del reddito imponibile. Le misure di welfare possono consistere in beni e servizi offerti come voucher, sia in forma cartacea che elettronica. Rientrano nell’insieme delle misure detassate anche le borse di studio offerte ai figli dei dipendenti, le somme destinate alla previdenza complementareetutte le iniziative che permettono al lavoratore la conciliazione famiglia-lavoro.
La Stabilità 2016 ha inoltre previsto che le somme e i valori dei fringe benefit concessi ai dipendenti, e quelli di importo non superiore a 258 euro, non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se essi sono fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione delle somme detassate. Per altre informazioni sul tema potete premere il tasto "segui" accanto al nome dell'autore.