Novità in tema di detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia arrivano dall’agenzia delle entrate; prima dell’inizio della campagna fiscale relativa al modello 730/2016, com’è ormai consuetudine, l’agenzia delle entrate risponde ai quesiti che vengono posti dai CAFCentri di Assistenza Fiscale) in merito alla detraibilità di alcuni oneri sostenuti dai contribuenti. Tra i vari quesiti cui viene data risposta con la circolare n.3 del 02 marzo 2016, in quest’articolo ci soffermeremo su quelli che riguardano la corretta applicazione del bonus ristrutturazione del 50%.

Sostituzione caldaia e bonus mobili

In merito al quesito posto sulla spettanza della detrazione del 50% in caso di sostituzione della caldaia e al conseguente beneficio del "bonus mobili", l’agenzia delle entrate risponde positivamente, affermando che la sostituzione di una caldaia con un altra che ne migliori le prestazioni energetiche rispetto alla situazione precedente, è un intervento volto a sostituire un elemento essenziale dell’intero impianto di riscaldamento e si configura, quindi, come intervento di manutenzione straordinaria. In virtù di questa tipologia di lavori eseguiti, al contribuente spetta anche l’eventuale fruizione del bonus mobili.

Sostituzione di sanitari e detrazione 50%

Con un altro quesito si chiede se siano detraibili gli interventi di sostituzione di sanitari e in particolare la sostituzione di una vasca da bagno tradizionale con una con i lati apribili o un box doccia volti a facilitarne l’utilizzo a persone affette da disabilità.

Nonostante questo tipo d’interventi siano ampiamente pubblicizzati dalle ditte costruttrici, con importanti spot pubblicitari sulle televisioni nazionali, come interventi di "abbattimento delle barriere architettoniche" rientranti quindi nella detrazione del 50%, a questo proposito l’agenzia delle entrate risponde negativamente.

Non sono, infatti, configurabili, secondo l’amministrazione finanziaria né come lavori di manutenzione straordinaria né come interventi di "abbattimento delle barriere architettoniche". Pertanto tali lavori non potranno godere della detrazione del 50% per ristrutturazione, salvo che non siano compresi in un più ampio intervento che riguardi l’intera sostituzione dell’impianto idraulico.