L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.2016/42623 del 21 marzo ha approvato il nuovo modello IVA TR per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale(anche nel modello F24) o relativo alla richiesta di rimborso. Il decreto IVA n. 633 del 1972 permette infatti il rimborso annuale, dell’eccedenza di imposta detraibile anche con riferimento a periodi inferiori all’anno. Tale modello IVA TR che può essere utilizzato a partire dal mese di aprile ed in breve ha recepito tutte le novità in materia IVA introdotte dalla Stabilità 2016.
Tra queste c’è anche l’innalzamento delle percentuali di compensazione per la cessione di prodotti agricoli. Tale nuovo modello emanato in sostituzione di quello approvato il 20 marzo dell’anno scorso con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate, deve essere presentato entro il entro il 30 aprile e si riferisce alle richieste di rimborso del credito IVA relativo al 1^ trimestre dell’anno d’imposta 2016. Tale modello IVA TR, deve essere presentato solamente online, per mezzo di un intermediario abilitato o dal contribuente
Anche la Cassazione si è pronunciata in tema di rimborso Iva
Anche la Corte di Cassazione recentemente in tema di prescriizone del rimborso IVA, con sentenza n. 5172 del 16 marzo ha ribadito che il diritto al rimborso, non si prescrive nel termine di 2 anni di decadenza, ma è invece soggetto solo a quello di prescrizione ordinario decennale.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che al fine di proporre la domanda di rimborso c’è bisogno della sola compilazione di un credito d’imposta nella dichiarazione annuale dei redditi, senza bisogno di alcun altro adempimento. In tali casi si ritiene che il credito si è consolidato e l’Agenzia è tenuta ad eseguire il rimborso.
Tale domanda di rimborso differisce dunque dalla presentazione dell’apposito modello VR, che costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito che consente di dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate
La Corte di Cassazione ha cosi’ respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta di un orientamento oramai consolidato sul punto.
In questo senso deve ritenersi che il diritto al rimborso esercitato tempestivamente consente solo all’Agenzia fiscale di esercitare il potere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte o con la rettifica della dichiarazione. Ne è conseguita anche un condanna nei confronti dell’Agenzia fiscale per responsabilità aggravata in virtù dell’articolo 96, commi 1 e 3, cod pen. La procedura di rimborsi prevede che essi sono eseguiti entro 3 mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Per altre info sul tema potete premere il tasto segui accanto al mio nome