La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n.5078 del 16.03.2016 ha stabilito l’inapplicabilità dell’Iva alla tariffa di igiene ambientaleTIA o vecchia tassa sui rifiuti) istituita dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97. 3 sono le motivazioni sottese all’autorevole pronuncia della Corte di Cassazione che peraltro conferma un orientamento già consolidato da tempo,dichiarandone quindi definitivamente l'illegittimità. Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità ha avuto ad oggetto un ricorso di una società avverso la sentenza che disponeva il rimborso a un contribuente della somma di 67,36 euro per l'Iva applicata alla Tia

Le motivazioni della Cassazione

  • La 1^ motivazione inerisce alla natura della TIA che è quella di tributo. Ne consegue che manca il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA perché la TIA non può essere qualificata come corrispettivo di una “prestazione di servizi”. L'IVA infatti mira a colpire la capacità contributiva
  • La 2^ motivazione attiene invece alla carenza del presupposto soggettivo che determina l’inapplicabilità dell’IVA alla Tariffa in questione. La carenza del presupposto soggettivo è dovuta alla qualità di soggetto pubblico responsabile della gestione dei rifiuti. Le attività che, pur essendo di natura economica, sono connesse all’esercizio di prerogative di pubblico potere non sono infatti soggette ad IVA. A conferma di tale assunto anche la direttiva comunitaria in materia di IVA dispone che gli organismi di diritto pubblico non sono soggetti passivi IVA.
  • La 3^ motivazione esposta dalla Suprema Corte è da rintracciarsi nei principi relativi alla base imponibile dell’IVA stessa. Infatti sono incluse nella base imponibile IVA le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi che hanno un legame diretto con la cessione del bene, che presuppone appunto una prestazione di servizi. Il fine della TIA è invece quello di far pagare agli utenti esattamente quanto usufruiscono del servizio. Essa dunque non può essere inclusa nell’ambito della base imponibile dell’IVA.

Conseguenze della sentenza delle Sezioni Unite

La sentenza della Suprema Corte avrà delle ripercussioni pratiche notevoli posto che la sentenza di fatto obbliga tutti i gestori dei servizi ambientali a restituire le somme sottratte indebitamente ai clienti sotto forma di IVA.

In questo senso anche la Cgia di Mestre in un comunicato stampa rilasciato proprio ieri ha precisato che sebbene il rimborso a cui il contribuente della sentenza ha avuto diritto è solo di 67 euro, il Fisco deve rimborsare una cifra piuttosto rilevante prendendo in considerazione tutte le famiglie che hanno pagato la TIA. Si parla di circa un miliardo di euro dall’anno 1999 ovvero da quando è stata istituita. Dal rimborso sarebbero esclusi coloro che hanno potuto detrarla in questi anni. I rimborsi potranno inoltre avvenire automaticamente. Riguardo la questione degli interessi invece la Cgia di Mestre è convinta che debbano essere restituiti anche gli interessi maturati su tali prelievi operati dai gestori del servizio di igiene urbana. Per altre info di diritto potete premere il tasto Segui accanto al nome.