Tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi, le imprese individuali e le società riceveranno, a partire da questo mese, gli atti di riscossione di Equitalia attraverso l’indirizzo di posta elettronica contenuto nell’Indice nazionale INI-PEC. Gli indirizzi PEC, devono essere comunicati al proprio ordine professionale o alla Camera di Commercio all’atto della costituzione dell’attività e saranno inseriti nel registro INI-PEC. La casella PEC sarà quindi sempre “reperibile” attraverso la consultazione di tale elenco speciale. La data prevista per il debutto è stata spostata per ragioni tecniche dal 1 luglio al prossimo 20 giugno.
Resta comunque fermo il termine di applicabilità: il Dlgs n 159/15 è stato applicato a tutti gli atti lavorati a partire dallo scorso 1 giugno. Per potere verificare che il proprio indirizzo sia quello effettivamente utilizzato basta collegarsi al sito www.inipec.gov.it/cerca-pec.
Il dlgs n.159/2015 rende infatti obbligatoria la notifica via PEC, consentendo a tali contribuenti di risparmiare sui costi di notifica dell’atto che non gli verranno più addebitati. Ma dietro a questa nuova modalità di consegna elettronica delle richieste di pagamento da parte di Equitalia si nascondono dei rischi a cui potrebbero andare la categoria di contribuenti sopracitata.
Il perfezionamento della notifiche e la giacenza
Precisiamo che la notifica si perfeziona semplicemente con la consegna del messaggio nella casella di posta del destinatario. Bisogna quindi tenere presente tale aspetto se si vuole evitare di incappare in decadenze per proporre ricorso o in ritardi che possono comportare anche un aggravio di costi ecc.
Vengono quindi meno quei problemi legati all’assenza temporanea o irreperibilità del destinatario in quanto la casella PEC dovrà essere sempre attivata per legge. Ma le novità riguardano anche la compiuta giacenza, che è un istituto particolare che completa l’invio dell’atto, in tutti i casi in cui l’indirizzo PEC non risulti valido e attivo.
Qualora infatti il tentativo di notifica non dovesse andare a buon fine, Equitalia provvederà al deposito degli atti della riscossione direttamente presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e non già presso la Casa Comunale. Equitalia inoltre procede alla pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Camera di Commercio. Il destinatario verrà avvisato del deposito presso i relativi uffici con l’invio di una raccomandata A/R. Se il destinatario non provvede al relativo ritiro, la notifica deve ritenersi perfezionata.
Mancato rinnovo della casella PEC, opposizione
Qualora invece non si fosse provveduto a rinnovare la PEC, Equitalia un volta ricevuto un messaggio di errore di consegna da parte del gestore della PEC , effettuerà sempre un 2° tentativo di invio entro 15 giorni dal 1° tentativo.
Come già detto provvederà poi a depositare la cartella di pagamento presso la camera di Commercio.
Un'ipotesi diversa è invece quella in cui il file ( pdf) allegato alla PEC non si dovesse leggere o aprire. La notifica in tali casi non è andata a buon fine e quindi deve ritenersi nulla e la mail può essere ignorata. Occorre ricordare inoltre che i termini per l’opposizione alla notifica con PEC sono quelli di 40 giorni per i contributi previdenziali, 60 giorni per le richieste di pagamento di imposte, 30 giorni per le multe, che decorrono da quando il mittente riceve la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.
C’è da dire però che che la giurisprudenza ed in particolare 2 sentenze delle CTP di Napoli del 2016 e quella della CTP di Lecce hanno messo in dubbio la validità del canale telematico, concludendo per la nullità.
Tali notifiche tramite PEC non contengono infatti un atto originale, ma solo una copia telematica (il pdf). Tale copia è priva di valore giuridico, essendo una mera riproduzione meccanica dell’originale. Inoltre gli addetti di Equitalia non essendo pubblici ufficiali, non hanno il potere di attestare l’autenticità delle copie.