L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016, ha fatto luce in merito alla spinosa vicenda che vedeva contrapporsi diversi contribuenti avverso il fisco italiano circa la possibilità di procedere alle detrazioni fiscali possibili per i servizi scolastici integrativi. Il provvedimento, resosi necessario dopo l'interpello da parte di un contribuente richiedente ulteriori lumi rispetto al dettato normativo di cui all'art. 15, comma 1, lett. e-bis, del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, ha fatto chiarezza in merito alle detrazioni fiscali possibili per mensa scolastica e doposcuola.

Analizziamo in dettaglio le statuizioni della risoluzioni.

Limite annuo

Anzitutto, la Risoluzione chiarisce che, in materia di servizi scolastici integrativi, il limite annuo per ledetrazioni fiscali 2016è di 400 euro per alunno. Il provvedimento chiarisce che l'oggetto delle detrazioni fiscali devono essere le spese sostenute in favore di alunni frequentanti le scuole materne, elementari, medie e superiori.

Attività ammissibili

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali 2016 ammissibili viene chiarito che queste possono riguardare sia l'assistenza al pasto che la fase pre-scuola e post-scuola (in sostanza, mensa e doposcuola). Inoltre, il provvedimento chiarisce che la detrazioni fiscaliin parola sono ammissibili anche nel caso in cui tali servizi siano forniti in orario extrascolastico ma pur sempre riconducibili alla vita scolastica dell'alunno.

Sono ammissibili a detrazione fiscale le spese sostenute per la mensa scolastica anche quando il servizio di refezione viene svolto dall'Ente Locale (Comune) o da altri soggetti terzi rispetto all'istituzione scolastica. Pertanto, si esclude che il servizio di refezione scolastica sia stato formalmente deliberato o meno; ciò in considerazione del fatto che il servizio mensa è istituzionalmente connaturato all'ordinamento scolastico.

Spese di trasporto

Per quanto riguarda le spese di trasporto, la posizione dell'Agenzia è netta: non sono deducibili. Proseguendo nella lettura del provvedimento se ne capisce il perché: ammettendo la possibilità di dedurretali spese potrebbe venirsi a creare una situazione discriminatoria rispetto ad alunni che, avvalendosi dei mezzi pubblici, non godrebbero di alcuna agevolazione.