Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. 15 dicembre 2016 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, è divenuta effettiva l’estensione dell’applicazione del processo tributario telematico (abbr. PTT) a tutte le controversie attive nelle regioni in cui tale nuova modalità non era ancora stata resa attiva.

Il PTT in Italia: nascita ed evoluzione

Il Processo Tributario Telematico venne introdotto durante il corso del 2011 al fine di ottenere una netta riduzione dei costi e della durata media dei processi, rendendo in tale maniera l’attività delle Commissioni Tributarie presenti su tutto il territorio molto più efficiente.

Al fine di raggiungere tale obbiettivo, venne avviato un processo definito di dematerializzazione del flusso di documenti che pervenivano quotidianamente alle Commissioni di cui sopra mediante la previsione della facoltà di inviare gli stessi mediante mezzi telematici ed informatici, semplificando in tale modo alcuni degli adempimenti processuali stabiliti dalla legge.

Negli anni successivi diversi regolamenti hanno regolato e disciplinato il Processo Tributario Telematico, il quale nel 2016 ha trovato graduale ed effettiva applicazione in alcune Regioni italiane (Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna).

Le novità effettive dal 2017

Dall’anno prossimo la possibilità di ricorrere al PTT sarà estesa alle Regioni rimaste per ora fuori dal suo raggio di applicazione.

Come avvenuto nel 2016, anche in questo caso l’estensione della procedura sarà graduale. Il Ministero ha infatti disposto che tale processo sarà applicabile a tutti gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal:

  • 15 febbraio 2017, per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia;
  • 15 aprile 2017, per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
  • 15 giugno 2017, per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
  • 15 luglio 2017, per le Regioni Marche e Val D'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

Risulta utile specificare che il Processo Tributario Telematico, a seguito delle sopra menzionate previsioni, non diventa assolutamente obbligatorio; esso resta, infatti, una semplice modalità alternativa alla normale procedura prevista dall’ordinamento attraverso la quale poter giungere (si spera) alla risoluzione della controversa in tempi più celeri.