L’Agenzia delle Entrate (che come sappiamo dal prossimo luglio incorporerà Equitalia), quando deve procedere alla riscossione coattiva del credito (dopo aver notificato la cartella) può avvalersi di una procedura privilegiata che assicura il recupero delle somme in modo più rapido e agevole.
Il procedimento ordinario
Di norma il creditore può procedere al pignoramento delle somme depositate sul conto bancario del proprio debitore avvalendosi della procedura prevista dal codice di procedura civile, il cd. pignoramento prezzo terzi, ove il terzo è appunto la banca depositaria.
Tale procedura può essere utilizzata facoltativamente anche dal Fisco che di rado però se ne avvale per i motivi che vedremo da qui a poco.
La procedura prevede la necessaria preventiva notifica al debitore il titolo esecutivo (ad esempio la sentenza di condanna), dopodiché dovrà essere notificato l’atto di precetto che consiste nell’intimazione a pagare nel termine di dieci giorni le somme indicate. Decorsi dieci giorni senza il debito sia stato pagato, il creditore può procedere alla notifica dell’atto di pignoramento contestualmente al debitore e alla banca per l’importo pari a quello indicato nell’atto di precetto aumentato della metà.
Ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento la banca è tenuta a bloccare le somme in esso indicate, tali somme non possono più essere prelevate dal debitore e vengono accantonate in attesa dell’udienza che si terrà davanti al giudice del tribunale.
La banca comunica al creditore (cd. dichiarazione del terzo) la disponibilità delle somme sul conto e procede contestualmente al relativo accantonamento. Nell’atto di pignoramento è indicata la data dell’udienza nella quale il giudice, verificata da dichiarazione positiva del terzo, assegnerà le somme accantonate in favore del creditore, ordinando alla banca di versarle al creditore.
La procedura speciale esattoriale prevista in favore del Fisco
Quando il creditore è il Fisco la procedura cambia e diventa più snella per favorire il rapido recupero delle somme. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato la cartella di pagamento, può procedere direttamente al pignoramento senza essere preventivamente autorizzata dal tribunale: non c’è citazione in giudizio e non c’è udienza.
In pratica la cartella di pagamento è equiparata all’atto di precetto e dopo 60 giorni dalla notifica (e non oltre un anno) il Fisco procede al pignoramento.
Se invece (al posto della cartella di pagamento) è stata notificato un’intimazione ad adempiere l’Agenzia delle Entrate potrà procedere con il pignoramento dopo 180 giorni dalla notifica.
L’AdE notifica il pignoramento prima alla banca e poi al debitore (per evitare che quest’ultimo prelevi le somme prima dell’accantonamento da parte della banca).
Nell’atto di pignoramento notificato è contenuto anche l’invito al pagamento entro il termine di 60 giorni. Decorso tale termine senza che il debitore abbia provveduto a pagare, la banca è tenuta a versare le somme direttamente al Fisco, senza alcuna autorizzazione del giudice.
Solo in caso di pignoramento della pensione, allora l'AdE dovrà avvalersi della procedura ordinaria.
Precisiamo che tale procedura è legittima e non viola il diritto di difesa del debitore in quanto questi può comunque in ogni caso proporre le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi proprio come per il procedimento ordinario.
Per evitare il pignoramento del conto
Il debitore dopo la notifica della cartella, ed entro 60 giorni, può ancora usufruire della dilazione di pagamento con apposita istanza al fine di evitare il pignoramento. Se si ottiene la dilazione, basterà esibire al Fisco la ricevuta di pagamento della prima rata per bloccare il pignoramento: il conto corrente sarà sbloccato dalla banca. Se invece scade il termine di 60 giorni la banca accrediterà le somme direttamente all'esattore.