Sovente Equitalia avvia azioni esecutive senza avere tutte la carte in regola. Ci riferiamo non solo all’iter da seguire prima di giungere al pignoramento, ma anche alla conservazione di tutti i documenti che legittimano l’esecuzione, in particolare quelli relativi alla prova della notifica della cartella.
La prova della notifica
L’Agente di riscossione ha l’onere e il dovere di conservare le relate di notifica della cartella esattoriale per cinque anni, ed anche successivamente in caso di altri atti interruttivi.
E’ sempre l’ente creditore (o Equitalia) che, in caso di ricorso o di opposizione del contribuente, deve essere in grado di documentare ed quindi esibire la relazione di notifica o la cartolina di ritorno, ovviamente in originale, o tutt'al più in copia conforme.
Difatti è ormai ben noto che qualora il destinatario della notifica non si trovi in casa, la notifica potrà essere eseguita nella mani di altra persona convivente. In tali casi il postino (o il messo comunale) ha l’obbligo di lasciare un avviso affisso alla porta dell’abitazione del contribuente e di comunicare la tentata consegna attraverso una seconda raccomandata. L’atto quindi viene depositato presso la casa comunale e ne viene data notizia al contribuente con una seconda raccomandata a/r al fine di invitare lo stesso al ritiro dell’atto. Anche l’avviso della seconda raccomandata deve essere conservato dall’Ente creditore (e riscossore), in caso contrario sarà annullato tutto il procedimento di riscossione come chiarito anche dalla sentenza della CTR Lazio n. 354/28/2015).
Procedura esecutiva nulla se Equitalia non dimostra l’avvenuta notifica dell’atto impositivo
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 334/2017 estende i predetti principi anche alla fase esecutiva, in particolare a quella di opposizione (art. 615 c.p.c.) avverso l’avviso di vendita dell’immobile, arrivando ad annullare il procedimento esecutivo stesso in assenza della prova della notifica della cartella.
In pratica il contribuente può contestare (è opportuno farlo) l’avvenuta notifica della cartella anche in fase esecutiva. Per vincere l’eccezione di mancata notifica, e per salvare quindi la procedura, l’agente di riscossione dovrà depositare sia la cartella con annessa relata che l’avviso di ricevimento (se notificato tramite posta).
Non basta quindi depositare le intimazioni di pagamento (successive alla cartella) ma è necessario che sia depositata la cartella della quale il contribuente abbia disconosciuto la notifica in sede di opposizione. In caso contrario il Tribunale non potrà fare altro che dichiarare la nullità della intera procedura esecutiva.
Precisa in fatti la Corte che come insegna la Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 6887/2016), l’esattore, in caso di contestazione da parte dell’esecutato, è tenuto a provare la regolare notifica della cartella di pagamento, depositando in giudizio la relata di notifica o gli avvisi di ricevimento “essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazione dell’ufficio postale”.
Nel caso di specie Equitalia aveva depositato solo gli avvisi di intimazioni che (ex art. 50 d.p.r. 602/73) costituiscono atti intermedi, che per legge devono essere notificati al debitore prima di avviare l’esecuzione, quando è passato più di un anno dalla notifica della cartella. In definitiva la notifica dell’avviso di intimazione (e la produzione della stessa nel corso del giudizio di opposizione) non sana la precedente omessa notifica delle cartelle. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, economia e lavoro premi il tasto Segui accanto al nome dell’autore.