Liberi professionisti, imprenditori italiani e cittadini denunciano da anni il sistema di riscossione dei tributi italiano, sempre più rigido ed insostenibile. Le cartelle inviate da Equitalia e le procedure di recupero crediti promosse da quest'ultima fanno spesso notizia, suscitando scandalo ed indignazione tra i contribuenti tutti che, alla luce dei fatti passati alla ribalta, continuano a denunciare un malessere e un disagio sempre più diffuso nel paese. Al di là dei crediti vantati dall'erario e legittimamente dovuti dal soggetto debitore, fatti i dovuti accorgimenti, una cosa è certa: tutelarsi oggi contro i pignoramenti e le procedure esecutive di Equitalia è possibile.

A fare chiarezza sull'argomento è intervenuta in particolare la Corte d'Appello di Genova che, con la sentenza n.334/2017, ha precisato che dinanzi all'apposizione dell'esecutato depositare le intimazioni di pagamento non basta. Nello specifico il principio che la sentenza ha fatto valere è il seguente: è necessario che Equitalia dimostri l'esistenza e la notifica delle cartelle esattoriali non pagate poiché - in caso contrario - la procedura esecutiva è nulla.

Dunque, quello che si evince è che, se il debitore esecutato (ovvero colui che, in seguito ad un decreto di pignoramento è proprietario di un immobile in procinto di andare all'asta) nega l'esistenza della cartella o la notifica preventiva, cade in capo all'esattore (in questo caso Equitalia) l'onere di esibire in sede di giudizio la cartella e la prova di avvenuta notifica.

Uno dei passaggi più importanti rimarcato dalla sentenza di Genova, tuttavia, è quello in cui viene specificato (riconfermando ciò che già sentenze e Giurisprudenza hanno più volte ribadito in passato) il modus operandi da seguire per far valere la prova durante il contenzioso. La cartella cioè deve essere riprodotta in giudizio nella sua completezza e, in caso di notifica per mezzo posta, deve essere accompagnata dal suo specifico avviso di ricevimento (la sola ricevuta di ritorno infatti non sarà ammessa).

Pertanto è opportuno ribadire che, qualora l'Istituto - su cui grava l'onere - non fosse in grado di fornire la prova di esistenza della cartella e di notifica della stessa, sia il giudice di esecuzione che il Tribunale sono tenuti a confermare la nullità della procedura esecutiva.