L'articolo 11 del Decreto Legge numero 50 del 24 aprile 2017 prevede che il contribuente possa chiudere in maniera agevolata le controversie fiscali pendenti davanti alle commissioni tributarie e alla Corte di Cassazione, avendo come unica controparte l'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la costituzione in giudizio del contribuente doveva essere formalizzata entro il 31 dicembre 2016 e il processo non deve aver ricevuto una sentenza definitiva.
Ma che succede se il soggetto passivo che ha deciso di aderire alla rottamazione delle cartelle Equitalia non può sanare il debito contratto?
Questa e altre mille domande tengono in perenne scacco molte persone che hanno aderito alla cosiddetta 'sanatoria per definizione agevolata'.
Quelle fatidiche notifiche
Va premesso che, in caso di mancato versamento di una sola rata, la normativa vigente prevede la decadenza dell'agevolazione pattuita e la possibilità che Equitalia proceda nel tentativo di recuperare le somme non incamerate. Il contribuente colpito, però, potrebbe chiedere da un lato la certificazione dell'avvenuta notifica e dall'altro controllare eventuali vizi errori di procedura. Le stesse considerazioni potrebbero valere anche per gli accertamenti notificati dall'Agenzia delle Entrate e per gli avvisi di debito inviati dall'Inps.
Non sono strade percorribili all'infinito, assicura l'avvocato Alessandro Sgrò dello Studio Castaldi. Il quale aggiunge, che al momento di richiedere la sanatoria, il soggetto passivo potrebbe venire a conoscenza di ulteriori debiti mai notificati. E solo in questo caso potrebbe avvalersi dei sessanta giorni di tempo per opporsi all'iscrizione a ruolo da parte di Equitalia, secondo i principi espressi dalla sentenza n.19704/2015 della Corte di Cassazione.
La quale riconosce al contribuente, che non abbia ricevuto le dovute notifiche delle cartelle di pagamento o degli accertamenti esecutivi pretesi, la facoltà di ricorrere per vie giudiziarie contro le iscrizioni a ruolo delle stesse.
Il perfezionamento della rottamazione
Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 prevede la 'sottile' cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora collegati alle Tasse e imposte dovute dal contribuente.
Ma la chiusura del contenzioso dovrebbe avvenire soltanto con il pagamento dell'ultima rata del debito, che la stessa legge fissa al 30 giugno del 2018, mentre le prime due sono fissate al 30 settembre e al 30 novembre di quest'anno. In effetti, si tratterebbe di un punto fermo che la stessa Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire emettendo la Circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017.