Venerdì 16 marzo 2018 scadrà il termine ultimo per versare il saldo Iva evitando sanzioni, ma quest’anno vi sono diverse novità. Pagando in un’unica soluzione il 16 marzo non sono previsti interessi e neanche maggiorazioni, ma nel 2018 di fatto si potrà pagare fino al 20 agosto, naturalmente con una percentuale di interesse. Il 16 marzo potrà essere versata anche solamente la prima rata e per le successive andrà aggiunto lo 0,33% di maggiorazione, sempre che l’importo superi 10,33 euro. Quest'anno cambia il modello di dichiarazione che è stato approvato il 15 gennaio 2018 dall’Agenzia delle entrate, per il quale si rimanda al sito ufficiale del Dipartimento delle Finanze.
Come versare l’Iva e quali sono le sanzioni
Pagando in un’unica soluzione entro la scadenza del 16 marzo 2018 non ci saranno maggiorazioni, altrimenti si potrà versare solamente una delle rate previste, tutte di pari importo, entro il 16 novembre 2018. Ogni rata va maggiorata dello 0,33%, quindi sulla seconda ci sarà lo 0,33% in più, sulla terza lo 0,66% in più e così in avanti. In base alla dichiarazione dei redditi il termine del 16 marzo può slittare fino al 2 luglio 2018 con una maggiorazione dello 0,40% per ogni frazione di mese successivo al 16 marzo. Si potrà slittare ulteriormente al 30 giugno 2018, sempre applicando interessi dello 0,40% alla somma dovuta, ma di fatto la scadenza finale quest’anno sarà prorogata al 20 agosto 2018.
In quest’ultimo caso l’importo da marzo a giugno andrà aumentato dello 0,40% e cioè dell’1,60% complessivamente e andrà aggiunto un ulteriore 0,40% per il rimanente mese.
Il mancato pagamento dell'Iva comporta anche il carcere
Il versamento dell’Iva 2017 va fatto tramite modello F24 per via telematica tramite i servizi on-line dell’Agenzia delle entrate oppure attraverso un professionista abilitato. I modelli che non hanno saldo o utilizzano crediti in compensazione possono essere pagati anche attraverso una banca, le poste italiane o le agenzie di riscossione, indicando il codice 6099 per l’Iva da pagare e il codice 1668 per gli interessi. Nel caso in cui ci si dimenticasse di saldare l’Iva, la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto e se il ritardo non è superiore a 90 giorni viene dimezzata. Se ci si dimentica di versare l’acconto per l’anno successivo si rischia la reclusione fino a due anni per il mancato versamento dell'Iva superiore a 250.000 euro per ogni periodo di imposta.