Al via la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione ter, in una versione ancora più favorevole ai contribuenti rispetto alle prime due edizioni del provvedimento. Con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale del decreto 119/2018 sulla pace fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul proprio sito e presso gli sportelli delle sedi territoriali, il modello DA-2018 per la domanda di adesione, unitamente alle istruzioni e alle date di scadenza per l’invio della richiesta.

La nuova rottamazione ter: chi può aderire, cosa si paga e istruzioni per la domanda

La nuova rottamazione consente di richiedere la definizione agevolata per tutte le cartelle esattoriali notificate nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017, beneficiando di un condono per quanto riguarda gli interessi di mora e le sanzioni. In pratica, si pagherà solamente l’importo residuo delle somme dovute con la possibilità di scegliere se saldare il debito con il fisco in un’unica rata oppure dilazionare il pagamento in 10 rate da versare in 5 anni a partire dal 31 luglio 2019.

Alla terza definizione agevolata potranno aderire anche coloro che avevano già aderito alla prima rottamazione del 2016 ma erano decaduti a seguito del mancato versamento di tutte le rate previste, e quelli che hanno presentato richiesta per la seconda rottamazione del 2017 e risultano in regola con i versamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Come fare domanda e le scadenze della terza rottamazione delle cartelle

Il modello DA-2018 da utilizzare per l’invio della domanda di adesione può essere scaricato dal sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure ritirato agli sportelli. La domanda potrà essere consegnata presso gli stessi sportelli delle sedi territoriali o inviato, insieme ad un documento di identità in corso di validità, alla casella di posta elettronica certificata (Pec) della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione competente, entro la scadenza del 30 aprile 2019.

I contribuenti che avranno presentato la domanda di adesione nei termini previsti riceveranno, entro il 30 giugno 2019, una comunicazione dell’Agenzia che potrà essere di accoglimento o di diniego. In caso di accoglimento, la comunicazione conterrà anche il calcolo complessivo delle somme dovute con il piano di rateizzazione e i bollettini per i versamenti.

A seguito dell’accoglimento della domanda, inoltre, saranno sospese eventuali procedure esecutive già avviate o obblighi di pagamento contratti a seguito di precedenti richieste di rateizzazioni del debito.

Per facilitare le operazioni di invio delle domande da parte dei contribuenti, le Entrate hanno predisposto nel portale ufficiale una guida alla compilazione del modello DA-2018 e le Faq con le risposte ai dubbi più frequenti.