Martedì 13 novembre 2018 è una data fondamentale in Italia sotto un duplice aspetto. Martedì 13 novembre scade il termine concesso all'Italia per rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione Europea alla Manovra economica del Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte. Martedì 13 novembre parte, ufficialmente, anche la tanto attesa Pace Fiscale. I primi provvedimenti dell'amministrazione finanziaria che potranno usufruire della sanatoria sono gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia, per fugare ogni dubbio ai contribuenti che volessero aderire, ha provveduto a pubblicare una guida dettagliata sul proprio sito istituzionale.

Le motivazioni giuridiche della Pace Fiscale

Come viene specificato dalla stessa Agenzia delle Entrate sulla guida appena pubblicata, in base a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto 119/2018, cosiddetto Decreto Fiscale, è consentita la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento che, alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, non siano ancora definiti. Il Decreto Fiscale è divenuto esecutivo il giorno 24 ottobre. Di conseguenza, tutti gli accertamenti non definiti a quella data possono legittimamente rientrare nel Condono fiscale. E questo indipendentemente dallo stato in cui si trovavano al momento dell'entrata in vigore del Decreto.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, poi, la base giuridica di tale decisione del Governo.

Infatti, fondamentalmente, si tratterebbe di una sorta di acquiescenza agevolata all'accertamento ma a condizioni nettamente più favorevoli per i contribuenti - debitori. Infatti è prevista la totale esclusione delle sanzioni e anche degli interessi. Di conseguenza per usufruire del beneficio basta semplicemente pagare il capitale.

Non verranno addebitate al contribuente nemmeno le cosiddette spese accessorie. Le "spese accessorie" sono quelle spese diverse da tributi e contributi, come ad esempio le spese di notifica dell'atto.

Quali atti usufruiscono della sanatoria

La guida pubblicata sul sito dell' Agenzia delle Entrate, poi, elenca tassativamente quali sono le tipologie di atti sanabili.

Questi includono, in estrema sintesi, gli inviti al contraddittorio notificati entro la data limite del 24 ottobre, a meno che non sia stato già notificato l'avviso di accertamento o sottoscritto dal contribuente l'accertamento con adesione. Quindi, come accennato sopra, gli accertamenti con adesione non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Sono anche inclusi gli avvisi di liquidazione e di rettifica comunque notificati al contribuente - debitore entro il 24 ottobre e che dovessero risultare ancora non impugnati ma, comunque, impugnabili. infine possono essere sanati gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati e che alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale non sono stati resi definitivi e non sono stati impugnati.

Le modalità del pagamento sono essenzialmente due: o in un'unica soluzione entro le scadenze fissate nel mese di novembre; oppure si può pagare in massimo 20 rate trimestrali tutte dello stesso importo. Il pagamento deve essere effettuato, obbligatoriamente, entro l'ultimo giorno utile del trimestre. Infine occorre ricordare che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dall'ultimo giorno utile per il versamento della prima rata.