E' stata pubblicata oggi 26 febbraio la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n°67 con la quale vengono forniti importanti chiarimenti metodologici e procedurali riguardo l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non residenti in Italia, ma comunque identificati ( tramite identificazione diretta o attraverso un rappresentante fiscale). In tutto, l'agenzia delle entrate ha risposto a 5 quesiti differenti specificando anche le disposizioni in vigore relativamente al diritto alla detrazione Iva per le fatture cartacee.

I quesiti rivolti all'AdE

Come mette in evidenza il sito di informazione fiscale dell'Agenzia delle Entrate "Fisco Oggi" a porre i quesiti all'amministrazione finanziaria è stata una Società commerciale non residente in Italia, ma comunque identificata mediante rappresentante in Italia. Tale società acquista regolarmente beni e servizi da fornitori residenti e stabiliti in Italia. Quindi chiede all'amministrazione di chiarire almeno 5 punti. In primo luogo, se i soggetti passivi Iva che intrattengono regolarmente rapporti commerciali con soggetti non residenti in Italia, ma comunque identificati, abbiano un vero e proprio obbligo o soltanto una mera facoltà all'emissione della fattura elettronica.

In secondo luogo, se il soggetto non residente debba obbligatoriamente accreditarsi presso il sistema di Interscambio o, anche in questo caso, si tratta di una facoltà. In terzo luogo, viene chiesto di chiarire se il soggetto non residente può esercitare il diritto alla detrazione Iva sulla base della sola copia cartacea della fattura indipendentemente da come viene emessa dal venditore.

In quarto luogo, viene chiesto di sapere come deve essere correttamente interpretata l'espressione " copia cartacea della fattura", quale portata abbia e come deve essere richiesta al fornitore. Infine, l'ultimo quesito ha a che vedere con gli obblighi di trasmissione relativamente al cosiddetto esterometro. E in particolare se il soggetto non residente è escluso o meno da questi obblighi.

Le risposte dell'AdE

Per quanto riguarda il primo quesito L'Agenzia delle Entrate richiama quanto pubblicato nella FAQ 30 sulla Fattura Elettronica. Tale Faq chiarisce che gli operatori italiani sono obbligati ad emettere Fattura Elettronica nei confronti dei soggetti non residenti, eventualmente optando per la diretta trasmissione telematica dei dati delle fatture rilasciate all'agenzia delle Entrate. Di conseguenza, il soggetto non residente non ha l'obbligo di accreditarsi presso il Sistema di Interscambio. Questo per rispondere al secondo quesito. In ordine all'idoneità della fattura cartacea per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva da parte del soggetto non residente l'amministrazione finanziaria conferma la validità del documento a tale scopo. Per quanto riguarda l'interpretazione corretta da dare all'espressione " copia cartacea della fattura", l'agenzia delle entrate chiarisce che si tratta di un documento "fotocopia" della FE senza nessun ulteriore elemento aggiuntivo. Inoltre viene chiarito che per ottenere la copia analogica della FE occorre stamparla e, soprattutto, attestarne la conformità all'originale. Infine, viene specificato che le disposizioni sul cosiddetto esterometro riguardano solo i contribuenti residenti in Italia.