Telefisco 2019, il convegno organizzato ogni anno da "Il Sole24ore" che affronta le principali novità fiscali introdotte periodicamente e a cui partecipano liberi professionisti, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni e del Governo, è stata l'occasione, per l'Agenzia delle Entrate, di sviscerare diversi argomenti controversi e fornire importanti chiarimenti.
Effetti della presentazione dell'Istanza
Uno di questi chiarimenti ha riguardato, nello specifico, gli effetti della domanda di adesione alla terza edizione delle definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione ter.
E la Pubblica Amministrazione finanziaria ha chiarito che la semplice presentazione della domanda di adesione produce l'effetto di bloccare qualunque procedura esecutiva sia stata attivata nei confronti del contribuente - debitore da parte dell'Agente della Riscossione incaricato.
Le basi legali della sospensione
Ovviamente, da un punto di vista squisitamente tecnico la presentazione dell'istanza di adesione alla procedura agevolata produce una sospensione delle procedure esecutive in corso. In pratica, il contribuente che ha aderito alla rottamazione ter o che dovesse aderire tardivamente entro il termine del 30 aprile 2019 ( una volta approvato il relativo emendamento) sarà tenuto a rispettare il piano di rientro concordato con l'Agenzia delle Entrate alle scadenze prefissate.
E questo in base a quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Legge 119/2018 cosiddetto "Decreto Fiscale". D'altra parte è stato chiarito che le procedure esecutive "sospese" verranno effettivamente revocate con il pagamento della prima rata concordata che, per la stragrande maggioranza dei richiedenti è fissata al 31 luglio 2019.
Il caso dei pignoramenti presso terzi
Durante Telefisco 2019 ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate presenti è stata rivolta specificamente la domanda se la presentazione dell'istanza di adesione alla terza edizione della definizione agevolata producesse dei benefici anche per quanto riguarda i pignoramenti presso terzi.
La domanda aveva una sua ragion d'essere. Infatti, l'architettura di questa terza edizione era stata ricalcata su quella delle precedenti versioni della rottamazione delle cartelle esattoriali. E, nei due casi precedenti, veniva espressamente previsto che la definizione agevolata non produceva effetti favorevoli al contribuente - debitore se era già stato emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. E, quindi, in quel caso i pignoramenti proseguivano.
Nel caso della rottamazione - ter, invece, l'Agenzia delle Entrate, facendo direttamente riferimento a quanto disposto nell'articolo 3, comma 10, lettere d) ed e) del Decreto Fiscale, ha chiarito che vengono bloccati anche tutti i pignoramenti presso terzi. Infatti, le disposizioni sopra richiamate prevedono espressamente che per i carichi definibili non è possibile né avviare nuove procedure esecutive né tanto meno proseguire quelle precedentemente avviate, a meno che non si sia tenuto il primo incanto all'asta con esito positivo.