Telefisco 2019, il Convegno annuale promosso dal quotidiano economico - finanziario "Il Sole24ore" in corso in queste ore, è stata l'occasione per l'Agenzia delle Entrate per fornire degli importanti chiarimenti circa le varie problematiche e i quesiti sollevati dagli operatori e dai professionisti del settore. In particolare l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando avviene, di fatto, l'uscita dal regime forfettario. Non solo, ma è stato anche confermato che il suddetto regime è assolutamente incompatibile qualora il soggetto interessato sia titolare di una partecipazione azionaria in una Srl.

Il requisito del limite dei ricavi

Come sappiamo tutti, oramai, per poter accedere al regime forfettario agevolato, con l'applicazione della flat tax al 15%, è necessario non andare oltre i 65.000 euro di ricavi annui. Di conseguenza, come ha spiegato la Pubblica Amministrazione finanziaria, se un soggetto si trova quest'anno all'interno del regime forfettario per non aver superato il limite dei 65.000 euro nel 2018, potrebbe comunque uscirne nel 2020 se dovesse superare la soglia di ricavi indicata tornando al cosiddetto regime ordinario. In pratica, il beneficio della tassazione piatta si perde esclusivamente l'anno dopo che si è verificato il superamento del limite.

L'incompatibilità con il possesso delle quote di Srl

Molti professionisti ma, soprattutto, piccoli imprenditori erano in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate proprio sul tema dell'incompatibilità tra il regime forfettario e il possesso di quote di partecipazione di una Srl. In tanti, perlopiù, attendevano una proroga dei termini utili per dismettere tali quote.

Le quote, infatti, andavano dismesse entro il 31 dicembre 2018. Ma la proroga non è stata concessa. E l'Agenzia delle Entrate non ha affrontato la questione nemmeno durante Telefisco.

D'altra parte, come ha fatto notare l'esperto Giampaolo Tosoni, per poter accedere al regime forfettario vi sarebbero due cause ostative. In primo luogo, l'accesso al regime forfettario è precluso a quei soggetti che controllano una Srl, direttamente o indirettamente secondo le nozioni di controllo dettate dal Codice Civile.

In particolare, ci si riferisce al concetto di interposta persona come definito dall'articolo 2359 del Codice Civile. Su tale punto si attendono ulteriori chiarimenti da parte del Legislatore. In altri casi, infatti, è stato specificato che anche un familiare potrebbe rientrare in questa fattispecie. Mentre in questo caso, ciò non si è verificato facendo, quindi, sorgere dei dubbi che meritano risposta. In secondo luogo, il regime forfettario è precluso a quei soggetti che, prevalentemente, svolgono un 'attività autonoma per conto di terzi soggetti con i quali hanno avuto un rapporto di lavoro dipendente nel corso degli ultimi due anni. In pratica, come precisa Tosoni, se l'attività svolta per il vecchio datore di lavoro è marginale e non prevalente il lavoratore può accedere al regime forfettario 2019.

Infine, nell'ottica di estendere quanto prima a tutti i contribuenti la flat tax il nuovo DDL Semplificazioni ha previsto che le nuove partita Iva iscritte ad albi professionali possano applicare il regime forfettario.