Sono sempre di più nel nostro Paese i minori, ma anche gli adulti, che soffrono in qualche forma di Disturbi dell'apprendimento, come la dislessia. Per questo già da diversi anni la Scuola italiana ha adottato dei programmi speciali per venire incontro alle esigenze di questi soggetti, i cui processi di apprendimento seguono percorsi neuronali leggermente differenti e, di conseguenza, necessitano di un approccio ed un'assistenza differente. Anche l'amministrazione finanziaria si è adeguata fornendo indicazioni specifiche affinché questi soggetti e le loro famiglie possano usufruire degli strumenti loro utili in maniera agevolata.
Recentemente, l'Agenzia delle Entrate è tornata sull'argomento rispondendo ad un'istanza di interpello. Le conclusioni sono state pubblicate nella Risposta n° 440 del 29 ottobre 2019.
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate
L'amministrazione finanziaria è stata interpellata da un contribuente alla cui figlia era stato diagnosticato un Disturbo Specifico dell'Apprendimento. Il genitore, in accordo con quanto suggerito dagli insegnanti della figlia, aveva provveduto ad acquistare un Personal Computer dotato di un software per la videoscrittura utile per poter far svolgere alla figlia le verifiche di italiano in maniera più agevole e consona alle sue particolari esigenze.
All'atto di acquisto del dispositivo informatico, avvenuto nel 2018, il rivenditore aveva rilasciato al contribuente scontrino fiscale dell'acquisto.
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 il contribuente presentava lo scontrino al CAF per poter beneficiare della detrazione disciplinata all'articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Tuir. Tale norma disciplina specificamente le "Detrazioni per oneri" relativi all'acquisto di tali strumenti a favore dei soggetti affetti da DSA.
D'altra parte, il CAF a cui si era rivolto il contribuente sosteneva di non poter accettare lo scontrino fiscale presentato dallo stesso in quanto si trattava di un documento fiscale privo del codice fiscale del soggetto affetto dal disturbo dell'apprendimento. Il Caf ha giustificato il suo diniego sostenendo che la presenza del codice fiscale del soggetto affetto dal disturbo dell'apprendimento era specificamente richiesto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n° 75067 del 6 aprile 2018.
Di conseguenza, il contribuente chiede all'amministrazione finanziaria se sia possibile usufruire della detrazione fiscale anche con lo scontrino fiscale in suo possesso, tenuto anche conto del fatto che l'acquisto del PC è avvenuto precedentemente all'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate citato sopra.
La risposta dell'Amministrazione finanziaria
L'Agenzia delle Entrate nella sua risposta al contribuente specifica, in via preliminare, che la disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Tuir è applicabile a partire dal 1 gennaio 2018 sugli acquisti effettuati da soggetti affetti da un disturbo specifico dell'apprendimento sia minorenni che maggiorenni.
A tale scopo è sufficiente, come specifica lo stesso articolo 15 del Tuir che il contribuente produca un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra il sussidio richiesto, gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'articolo 15, comma 2, precisa che le detrazioni indicate nella lettera e-ter spettano al contribuente anche per le spese sostenute a favore di familiari a suo carico.
Per quanto riguarda le disposizioni dettate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate citato, l'amministrazione finanziaria ricorda che il Punto 2 di tale documento di prassi specifica che per fruire della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un certificato medico rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da professionisti o strutture accreditate che attesti la diagnosi del disturbo dell'apprendimento per sé o per il familiare a carico.
Comunque, l'AdE ricorda come la successiva Circolare n° 13/E del 31 maggio 2019 abbia chiarito che i documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente sia al soggetto affetto dal disturbo dell'apprendimento sia ad un altro soggetto, a questo legato da vincolo familiare, che ha sostenuto materialmente la spesa. L'unico obbligo a carico del contribuente è quello di indicare nel documento giustificativo il nominativo del familiare per il quale si sostiene la spesa. D'altra parte, l'Amministrazione finanziaria precisa che, nel caso specifico, dato che il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è intervenuto in epoca successiva all'acquisto da parte del contribuente, quest'ultimo possa integrare la documentazione probatoria richiesta annotando sul documento di spesa il codice fiscale del familiare a suo carico, insieme all'attestazione che la figlia stesse completando la scuola secondaria al momento dell'acquisto del materiale informatico o didattico.