Nel caso in cui il contribuente - debitore non sia immediatamente reperibile nel momento in cui il messo notificatore provvede alla notifica di una raccomandata contenente un atto giudiziario o un avviso di accertamento perché la notifica stessa espleti completamente i suoi effetti è necessario che l'ente impositore fornisca la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata da parte del destinatario della stessa. Questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n° 26107/2019.
I fatti che hanno portato al giudizio della Corte
Il Supremo Collegio si è trovato di fronte al ricorso presentato da una Srl immobiliare che si era vista recapitare un avviso di accertamento per il mancato versamento di Iva, Ires e Irap per l'anno di imposta 2012. La società immobiliare aveva presentato ricorso prima davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sia davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Ma sia in primo grado che in Appello, i giudici tributari avevano accolto l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate. La società immobiliare sosteneva, infatti, che il ricorso all'avviso di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria era avvenuto tardivamente.
Ma, in entrambi i gradi di giudizio precedenti, i giudici di merito avevano sostenuto che la notifica dell'avviso di accertamento fosse avvenuta regolarmente. Questo in base al presupposto che, in caso di irreperibilità relativa ai fini della ritualità della notifica, è necessario che l'atto venga depositato presso la casa comunale provvedendo contemporaneamente all'inoltro al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito.
Contro tale decisione la società immobiliare ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che siano stati violati o erroneamente applicati dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio gli articoli 8, commi 2 e 3, della Legge n° 890/1982 e 60, comma 4, del DPR 600/1973. La prima disposizione detta precise norme circa la responsabilità dell'operatore postale nel garantire modalità alternative di deposito e di consegna della posta inesitata.
Mentre la seconda disposizione citata detta disposizioni circa la validità delle notificazioni in caso di non residenti o residenti all'estero. La società immobiliare ha, infatti, sostenuto che per la validità della notifica dell'avviso di accertamento era necessario che l'amministrazione finanziaria fornisse la prova della ricezione dell'atto notificato.
La decisione della Cassazione
Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso della società immobiliare contribuente. La Corte di Cassazione, infatti, ha richiamato un suo precedente indirizzo giurisprudenziale, definito oramai costante. Nello specifico, ha precisato la Corte, in tema di irreperibilità relativa del destinatario occorre applicare quanto statuito dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile.
Tale disposizione specifica che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario, l'ufficiale giudiziario deposita la copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
D'altra parte, la Corte di Cassazione precisa che per il perfezionamento della notifica è necessario tenere conto di quanto stabilito negli articoli 26, ultimo comma, del DPR 602/1973 e 60, comma 1, lettera e) del DPR 600/1973. Tali disposizioni in tema di notifica delle cartelle di pagamento rimandano a quanto disposto dall'articolo 140 del Codice di Procedura Civile.
Di conseguenza, specifica la Corte di Cassazione, per il perfezionamento della notifica devono essere eseguiti tutti gli adempimenti indicati dal predetto articolo. E tra questi vi è sicuramente non solo l'inoltro della raccomandata, ma la prova stessa della sua ricezione. Di conseguenza, per il giudice di legittimità non può ritenersi sufficiente la sola spedizione. Per tali motivi la Cassazione ha accolto il ricorso e rimandato gli atti alla CTR del Lazio per un nuovo giudizio in diversa composizione.