Nella fase di accertamento dei maggiori redditi di un contribuente, soprattutto se viene applicata allo stesso la procedura di accertamento sintetico disciplinata dall'articolo 38 del DPR 600/73 (cosiddetto Redditometro), l'Agenzia delle Entrate è obbligata ad avviare il contraddittorio nei confronti di tutti i familiari del contribuente a tutela del diritto di difesa del contribuente stesso. Soprattutto quando la verifica reddituale riguarda Tasse e tributi generalizzati come l'Irpef e viene utilizzata la procedura di accertamento sintetico, largamente basata su presunzioni semplici, anche se gravi, precise e concordanti.
Questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta la VI Sezione Civile della Cassazione e cristallizzata nell'Ordinanza n° 26001/2020 depositata in Cancelleria lo scorso 16 novembre 2020.
Accertamento, i fatti di causa
La pronuncia del giudice di legittimità è stata sollecitata dal ricorso di una contribuente romana che si era vista notificare dall'Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'Irpef relativa all'anno di imposta 2008. La Pubblica Amministrazione finanziaria aveva accertato un maggior reddito per tutto il nucleo familiare della contribuente ricorrendo alla procedura disciplinata dall'articolo 38 del DPR 600/73. In primo grado, di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale competente, la contribuente aveva visto accogliere le proprie ragioni.
La CTP, infatti, aveva dichiarato illegittimo l'accertamento in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva omesso di instaurare il contraddittorio con la contribuente. La Pubblica Amministrazione finanziaria, quindi, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Accertamento, la decisione della CTR Lazio
La CTR del Lazio, ribaltando completamente la decisione precedente, aveva accolto le ragioni dell'Agenzia delle Entrate. Per la CTR, infatti, l'amministrazione finanziaria aveva operato correttamente anche in tema di instaurazione del necessario contraddittorio. Anzi, era la contribuente che, dovendo fornire la prova contraria in ordine alla disponibilità della percezione di ulteriori redditi da parte del nucleo familiare, non è riuscita a provare gli elementi sintomatici che ciò sia accaduto o sia potuto accadere, rispetto all'acquisto dei beni (nel caso specifico delle autovetture e un immobile) per i quali le maggiori disponibilità accertate sono state utilizzate.
Come è noto, infatti, il metodo di accertamento sintetico, a differenza di quello analitico, si concretizza in un iter conoscitivo che ha, come punto di partenza, l'individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle classiche fonti di reddito. Difatti, l'Agenzia delle Entrate utilizza dei cosiddetti indici indiretti, regolati normativamente, per determinare in via presuntiva un maggior reddito da sottoporre a tassazione. Di conseguenza, la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della CTR del Lazio.
Accertamento, la pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente contravvenendo dunque a quanto dichiarato dalla CTR del Lazio nella parte in cui affermava che il necessario contraddittorio tra amministrazione finanziaria e contribuente era stato correttamente instaurato.
Il giudice di legittimità, infatti, ha fatto notare come, nel caso di specie, trattandosi di accertamento sintetico sui redditi dell'intero nucleo familiare della contribuente, dalla documentazione allegata, tra cui lo stesso avviso di accertamento, risultava che l'Agenzia delle Entrate aveva avviato il necessario contraddittorio solo con il coniuge della ricorrente con esclusione degli altri familiari. Inoltre, la CTR non avrebbe fornito, nella motivazione della decisione impugnata, argomentazioni idonee a farne conoscere l'iter formativo. Di conseguenza, non è stato possibile da parte della Cassazione alcun effettivo controllo sull'esattezza della decisione, dando luogo all'instaurarsi di una vera e propria motivazione apparente. Per tali motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente e rimandato la stessa alla CTR del Lazio.