L'amministrazione finanziaria non può procedere ad accertamento sintetico né a tutti gli atti conseguenti senza prima aver atteso il minor termine dilatorio stabilito dallo statuto del contribuente a tutela del diritto al contraddittorio dei contribuenti italiani. Questo, in estrema sintesi, è il principio di diritto stabilito dalla V Sezione Civile della Corte di Cassazione nella Sentenza n° 23858/2020 depositata in Cancelleria lo scorso 29 ottobre 2020, ma le cui conclusioni sono state rese note solo in queste ore.

Accertamento sintetico, i fatti di causa

La pronuncia della Cassazione deriva da un ricorso presentato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale competente in favore di due Srl appartenenti allo stesso gruppo di imprese. Queste avevano proposto ricorso contro degli avvisi di accertamento sintetico emessi nei loro confronti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il mancato versamento di alcuni diritti di licenza su merci d'importazione. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva provveduto ad inviare gli avvisi di accertamento sintetico senza, preventivamente, notificare alle Srl contribuenti il processo verbale di constatazione sul quale gli stessi si basavano.

La CTR della Lombardia, concordando con il giudice di prime cure, riteneva nullo l'avviso di accertamento sintetico inviato alle due Srl in quanto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non aveva rispettato il minor termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 11, comma 4bis, del Decreto legislativo 08/11/1990 n° 374 e che avrebbe consentito alle società contribuenti di predisporre la propria difesa in ossequio a principio del rispetto del contraddittorio, vigente anche nel processo tributario come in qualunque altra giurisdizione italiana.

Tale norma, infatti, richiama espressamente quanto statuito dall'articolo 12 della Legge 27/07/2000 n° 212 nota anche come statuto del contribuente. Tale articolo disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a visite fiscali, come quelle che preludono ad un accertamento sintetico. La CTR della Lombardia aveva evidenziato come, nel caso di specie, tali diritti e garanzie non erano state rispettate di conseguenza rigettava il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che presentava ricorso per Cassazione.

Accertamento sintetico, la tesi dell'Agenzia Dogane

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto ricorso per Cassazione basando le sue ragioni su un unico motivo. Per la Pubblica Amministrazione finanziaria, infatti, il suo comportamento era legittimo in quanto si basava sul carattere d'urgenza dell'accertamento. Carattere d'urgenza che, affermava l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è richiamato come elemento derogatorio del contraddittorio preventivo proprio dall'articolo 12 dello Statuto del Contribuente. Anche perché, continua l'Agenzia delle Dogane, se ci si dovesse attenere al tenore letterale dell'articolo 11, comma 4 bis, del Decreto legislativo 374/1990, ciò determinerebbe un allungamento dei termini di riscossione stabiliti dallo stesso articolo 12.

Il che, secondo la Pubblica Amministrazione, sarebbe paradossale. Inoltre, l'Agenzia delle Dogane, ha anche sostenuto che le due norme su cui basava le proprie ragioni fossero sostanzialmente identiche.

Accertamento sintetico, la decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto di dover rigettare il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di confermare l'interpretazione fornita dalla CTR della Lombardia. In primis, infatti, i giudici di legittimità hanno fatto notare come le due norme richiamate dalla ricorrente, benchè analoghe, non sono affatto identiche. Per accorgersi di questo basta leggere il testo delle due previsioni normative che, peraltro, fanno riferimento a termini temporali differenti.

L'articolo 11 del Decreto legislativo 374/1990 al termine breve di 30 giorni, l'articolo 12 dello Statuto del Contribuente al termine ordinario di 60 giorni.

inoltre, la Cassazione fa notare come le due norme, benché analoghe, siano tra loro alternative. Per di più, per la Cassazione l'articolo 12 dello Statuto del Contribuente non può assurgere al rango di disposizione generale in tema di contraddittorio anticipato. Esso, infatti, si applica specificamente alle verifiche fiscali in loco. Tanto più che, secondo un consolidato orientamento della Cassazione stessa, il procedimento previsto dallo Statuto del Contribuente non può applicarsi alla materia doganale. Quindi, non può farsi ricorso, nel caso di specie, ad un'interpretazione analogica o addirittura sistematica dell'articolo 12 per colmare una presunta lacuna dell'articolo 11, comma 4 bis, del Decreto legislativo 374/90.

Anzi, la Cassazione chiarisce come con la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 4bis, il Legislatore abbia voluto dare specifica attuazione al rispetto del principio del contraddittorio preventivo anche in materia di Tasse e imposte doganali. E questo anche tenendo conto del carattere d'urgenza della riscossione dei tributi doganali. Carattere d'urgenza confermato dal fatto che il termine per ricorrere, messo a disposizione del contribuente, è stato dimezzato a soli 30 giorni, rispetto ai 60 ordinari.

Da ciò la Cassazione fa derivare il seguente principio di diritto: Ne/ procedimento di revisione doganale di cui all'art. 11, comma 4-bis ci. Igs. n. 374/1990 l'avviso di rettifica dell'accertamento non può essere emanato prima del decorso del termine di 30 giorni dalla notifica o dal rilascio all'operatore interessato della copia del verbale delle operazioni compiute; al mancato rispetto di detto termine minimo consegue l'invalidità dell'avviso, non trovando applicazione in materia la deroga contemplata dall'art. 12, comma 7, I. n. 2/2000 per i casi di particolare e motivata urgenza.