La Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'annosa questione della prescrizione ordinaria o breve da applicare, in particolare, alle cartelle esattoriali notificate ai contribuenti italiani dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione. Con l'Ordinanza n°25094 depositata in cancelleria il 9 novembre 2020 la VI Sezione Civile della Cassazione ha stabilito, in estrema sintesi, che ove per i crediti erariali, derivanti da Tasse e tributi, sia prevista una prescrizione (sostanziale) occorre verificare, caso per caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se, invece, risulta applicabile un termine più breve.
Prescrizione, i fatti che hanno dato il via alla causa
La pronuncia della VI Sezione civile della Cassazione è stata sollecitata dal ricorso di una contribuente che si è vista notificare ben 17 avvisi di intimazione relativi ad altrettante cartelle esattoriali di pagamento afferenti vari tributi, tra cui Irpef, Iva, contributi sanitari nazionali e Iciap. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della contribuente che eccepiva l'avvenuta prescrizione di tutti i tributi alla base delle 17 cartelle di pagamento notificatele. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione presentava ricorso di fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio.
Prescrizione, le argomentazioni della CTR Lazio
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accogliendo parzialmente le ragioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione riformava la sentenza della CTP di Roma affermando che la prescrizione breve non poteva essere eccepita dalla contribuente per le cartelle esattoriali identificate dai numeri 10 e 12 relativi a Iciap e da 14 a 17 relativi a tributi erariali.
Di conseguenza, per tali cartelle esattoriali la pretesa della Pubblica Amministrazione finanziaria era perfettamente legittima in quanto ai tributi stessi andava applicata l'ordinaria prescrizione decennale. Contro tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione.
Prescrizione, la decisione assunta dalla Cassazione
La contribuente ricorrente in Cassazione, con il proprio ricorso, ha sostenuto, da una parte, che per quanto riguarda le cartelle esattoriali relativi a tributi Iciap andava applicata la prescrizione quinquennale, in quanto si trattava di tributi locali a prestazione periodica. D'altra parte, la stessa ricorrente sosteneva che, per quanto riguarda i tributi erariali contestati, dato che per le relative sanzioni la prescrizione è quinquennale, lo stesso termine di prescrizione deve applicarsi ai sottostanti tributi.
La VI Sezione Civile della Cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso della contribuente portato alla sua attenzione.
Infatti, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto applicare la prescrizione breve alle cartelle esattoriali relative a tributi Iciap. La Cassazione, a tale proposito, ribadisce che si tratta di tributi locali a prestazioni periodiche per i quali l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso. E questo senza che sia necessario, per ogni periodo contributivo, il riesame dei presupposti impositivi. I tributi Iciap, di conseguenza, devono essere considerati alla stregua di obbligazioni periodiche e di durata a cui si applica la prescrizione quinquennale o breve disciplinata dall'articolo 2948, n°4, del Codice Civile.
Cosa diversa, invece, è la disciplina della prescrizione applicabile ai tributi erariali. La Cassazione, a tale proposito, richiama un suo consolidato orientamento. I giudici di legittimità ricordano, infatti, come il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale sopradetto ma all'ordinario termine di prescrizione decennale disciplinato dall'articolo 2946 del Codice Civile. Questo perché, spiega la Cassazione, i tributi erariali non possono considerarsi una prestazione periodica. In questo caso, infatti, il debito deriva, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Per di più la VI Sezione civile richiama il principio, di carattere generale, stabilito dalla Sentenza 23397/16 delle Sezioni Unite. Con tale pronuncia le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un qualunque atto di riscossione mediante ruolo produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, e non anche la "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, così come previsto dall'articolo 2953 del Codice Civile. Il disposto dell'articolo 2953 del codice civile, continua la corte, sarà applicabile solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
La conseguenza di tali decisioni, per la VI Sezione Civile, è che dalla definitività della cartella esattoriale possono decorrere diversi termini prescrizionali a seconda dei diversi tributi. Di conseguenza, occorrerà verificare, caso per caso, se trova applicazione il termine ordinario decennale o se, invece, risulta applicabile un termine di prescrizione più breve come, ad esempio, quello quinquennale. D'altra parte, la Cassazione ribadisce che per i crediti erariali il termine di prescrizione è quello decennale.