L'Agenzia delle Entrate è legittimata ad utilizzare la procedura di accertamento induttivo quando si trovi di fronte ad un contribuente che, nonostante abbia tenuto regolarmente la propria contabilità, dichiari una percentuale di redditività eccessivamente bassa rispetto a quella della media del settore riscontrata all'interno del comune di appartenenza e della stessa Provincia dalle altre imprese con il medesimo codice di attività ateco. Questo è il principio di diritto ribadito dalla V Sezione Civile della corte di Cassazione che lo scorso 26 ottobre ha depositato in cancelleria l'Ordinanza n° 23427/2020.

Accertamento induttivo, i fatti di causa

La pronuncia della Cassazione deriva da un ricorso presentato direttamente dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria della Lombardia che aveva accolto le ragioni di una Snc e dei soci che avevano presentato ricorso contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. Quest'ultima, aveva ritenuto perfettamente legittimo il ricorso alla procedura di accertamento induttivo, disciplinato dall'articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/73, da parte dell'Agenzia delle Entrate e la conseguente emissione di un avviso di accertamento nei confronti sia della società che dei singoli soci.

La Pubblica Amministrazione finanziaria aveva emesso il provvedimento di accertamento per maggiori Tasse e tributi relativi all'anno di imposta 2005, sostenendo che il reddito dichiarato dalla Snc era inferiore alla media dei soggetti che operavano nello stesso settore economico.

Nella sua contabilità, infatti, la snc aveva applicato una percentuale di redditività di solo il 5,50%. Mentre quella media delle aziende dello stesso settore nel territorio di competenza era del 27,10%. E la media all'interno della Provincia servita dall'azienda era leggermente superiore e pari al 29,42%. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a rettificare il reddito dichiarato dalla Snc, applicando una percentuale di redditività prudenziale e pari al 13,55%.

In pratica, la metà esatta di quella media delle aziende dello stesso settore economico nel territorio di competenza della società ricorrente. Di conseguenza, il reddito su cui l'amministrazione finanziaria aveva provveduto a ricalcolare le maggiori imposte era passato da 63.317 euro a 170.450 euro. Non solo, ma l'Agenzia delle Entrate giustificava la sua pretesa anche affermando che la snc aveva attribuito redditi ai soci per circa 69.100 euro contabilizzandoli come dei costi e non, come previsto dall'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come redditi diversi dei soci.

Accertamento induttivo, la decisione della CTR

La snc presentava ricorso davanti alla CTR della Lombardia che ribaltava il giudicato a favore dei ricorrenti, come detto. Il giudice d'appello, infatti, aveva accolto le tesi difensive sostenendo che lo scostamento applicato in modo automatico era l'unico elemento su cui si basava la motivazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, per il giudice d'appello i valori percentuali medi del settore economico di appartenenza dell'azienda ricorrente non rappresentavano un "fatto noto" sulla quale basare una presunzione di reddito come previsto dall'articolo 2727 del Codice Civile che detta, appunto, la nozione giuridica di presunzione.

Per la CTR della Lombardia tali valori medi potevano essere considerati solamente una mera estrapolazione statistica a cui non si potevano attribuire le caratteristiche di indizio grave, preciso e concordante come richiesto dalla nozione di presunzione dettata dall'articolo 2727 del Codice Civile. Per tali motivi la CTR accoglieva le richieste della snc ricorrente e dei soci. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione.

Accertamento induttivo, la pronuncia della Cassazione

La suprema corte di Cassazione ha ritenuto di dover accogliere il ricorso presentatole dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, per i giudici di legittimità è corretta l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria quando sostiene, nel caso di specie, l'irragionevolezza e l'abnormità della scarsa percentuale di redditività della società.

Non solo, ma secondo la Cassazione sarebbe irragionevole ed abnorme anche il compenso attribuito ai soci. Tanto più che risulta addirittura superiore al reddito dichiarato dalla società.

Proprio tali vari elementi di irragionevolezza ed abnormità avrebbero giustificato, per la Cassazione, la procedura di accertamento induttivo basata sulle medie della percentuale di ricarico applicata sia dal contribuente che dalle aziende dello stesso settore economico operanti nel territorio di competenza e nella stessa Provincia. In questo caso, infatti, secondo i supremi giudici una contabilità, anche se tenuta regolarmente, sarebbe priva di ogni attendibilità. Inoltre, continuano i giudici, proprio l'inattendibilità della contabilità della snc avrebbe legittimato l'accertamento induttivo.

Infatti, una tale contabilità giustifica un comportamento antieconomico da parte del contribuente volto ad evitare il pagamento dei maggiori tributi dovuti. E che l'amministrazione finanziaria può desumere anche da un unico elemento presuntivo purché preciso e grave. E tale, per la Cassazione, è l'abnormità della percentuale di redditività dichiarata dalla snc. Tale ragionamento viene ulteriormente confermato dalla circostanza, non irrilevante per l'accoglimento, che i compensi attribuiti ai soci-amministratori dalla società sono stati addirittura superiori al reddito dichiarato dall'azienda. Senza che, in sede di controricorso davanti alla Cassazione, sia stata allegata alcuna ragione che potesse giustificare un importo così alto agli amministratori di una società di persone tenuta ad osservare le disposizioni sulla trasparenza di conferimento degli utili dettate dall'articolo 5 del Tuir.

La Cassazione, infine, rileva come l'Agenzia delle Entrate abbia tenuto conto nell'emettere l'avviso di accertamento anche delle risultanze della disciplina degli studi di settore. Per tutti questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della CTR della Lombardia.