L'accesso alla posta elettronica di un altro soggetto è considerato reato, anche se si conosce la password. Lo ha stabilito la Cassazione in una recente pronuncia (n. 52572/2017) che ha puntualizzato quanto già stabilito dall'art. 615-ter del codice penale sull'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Infatti è considerato reato qualunque comportamento perpetrato da parte di un soggetto che violi la privacy di un altro individuo, attraverso un qualsivoglia sistema informatico o telematico. Questo è già stato stabilito dalla normativa penale.

La Cassazione, invece, ha ribadito che leggere la posta elettronica altrui è vietato anche senza un accesso forzato al sistema telematico (ovvero conoscendo la password).

La vicenda giudiziaria

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere in merito ad una questione legale sorta tra ex coniugi. Nella fattispecie, l'ex moglie era entrata nella posta elettronica dell'ex marito, essendo a conoscenza della password che poi ha modificato per vendicarsi dell'uomo e per poter leggere le sue e-mail. In questo caso è stata dimostrata la violazione del sistema informatico, dato che l'unico detentore dell'accesso alla posta elettronica viene considerato soltanto il proprietario della casella di posta stessa.

L'accesso abusivo ai sensi del 615-ter

L'art. 615-ter stabilisce che chiunque entri in un sistema informatico altrui contro la volontà del titolare deve essere punito con la reclusione fino a tre anni. Secondo la Cassazione, che ha interpretato la norma in tale vicenda giudiziaria, il reato non può essere escluso per la conoscenza della password da parte del soggetto in questione.

Le misure di sicurezza della cartella di posta elettronica sono infatti atte a proteggere la privacy di un soggetto da occhi indiscreti. Per questo motivo, viene stabilito che la disponibilità dell'accesso, quindi del contenuto della casella elettronica, spetti al reale proprietario e creatore della stessa.

In questo caso giudiziario sono stati rilevati anche gli accessi ripetuti e reiterati dell'ex moglie nella casella di posta elettronica del marito.

Un'ulteriore aggravante per stabilire la violazione dell'art. 615-ter del codice penale ha riguardato altresì la condotta della donna che ha modificato la password della casella elettronica del marito con una frase ingiuriosa nei confronti dello stesso. Questa circostanza ha fatto propendere in maniera ulteriore verso la volontarietà della violazione dell'accesso telematico.