La condotta che determina l'invio di 9 sms in un arco temporale piuttosto breve non può integrare il reato di molestia. Si tratta di una nuova puntualizzazione che promana dalla Corte di Cassazione in un recente pronuncia (n. 52585/2017). L'art. 660 del codice penale (che costituisce il reato di molestia o disturbo alle persone) non può prescindere dalla dimensione temporale del fenomeno, che però abbia una certa circostanza e rilevanza. Questo non avviene nel caso di 9 messaggi mandati nell'arco di un'ora, che però hanno riguardato una condotta occasionale e non reiterata.

L'art. 660 c.p.

L'art. 660 del codice penale prevede che "chiunque rechi molestia o disturbo", anche per telefono (e non solo di persona) viene ritenuto colpevole di reato e punito con la reclusione fino a sei mesi o con l'ammenda. In questo caso la vicenda giudiziaria aveva riguardato l'invio di ripetuti messaggi nell'arco di un'ora. Per questo motivo era stato chiesto alla Corte di Cassazione di giudicare se tale condotta potesse essere integrata o meno nel reato di molestia o disturbo di persone come previsto dal codice penale.

La sentenza della Corte

In questo caso la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l'invio di pochi messaggi in una situazione occasionale, benchè mandati in un breve arco temporale, non può integrare il reato di molestia, così come previsto ai sensi dell'art.

660 del codice penale. La norma in questione punisce la molestia che viene perpetrata anche attraverso telefono, mediante l'invio di "short messages system" (SMS), da sistemi telefonici mobili o fissi. La corte ha però ribadito che in questo caso non si può parlare di reato in quanto si è trattato di un invio di messaggi ridotto e non eccessivo rispetto all'arco temporale, e comunque avvenuto in un'unica occasione, e non in una situazione duratura nel tempo.

La normativa prevede infatti che deve sussistere una reale "ingerenza nella sfera personale altrui" che deve essere considerata rilevante e non occasionale, affinchè si possa parlare effettivamente di molestia o disturbo. Cosa che in questo caso non si verifica. Per tali motivi la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata dalla parte civile, senza rinvio, e ha provveduto a revocare tutte le statuizioni civili precedentemente previste per comminare il reato di molestia ai sensi dell'art. 660 del codice penale.