Una clamorosa sentenza emessa da un giudice italiano ha introdotto una rilevante novità in tema di terrorismo e trasporto aereo. Che gli aeroporti siano luoghi sensibili è un dato di fatto, e ancor di più dopo gli attentati dello scorso 22 marzo a Bruxelles, che hanno sensibilmente aumentato i fattori di rischio nello spostarsi in Europa utilizzando l’aereo. I passeggeri stanno inevitabilmente assumendo maggiore consapevolezza di come potersi tutelare e prevenire tali rischi, ma l’ultima sentenza emessa dal giudice di Pace di Torino viene loro incontro e produce una svolta.

Infatti, è adesso possibile, in virtù della sentenza n° 505/16, ricevere il rimborso completo della spesa relativa al biglietto dalla compagnia aerea per l’utente che rinunci al viaggio per paura di attentati nel Paese di destinazione. Il giudicetorinese, facendo riferimento all'art. 945 del D.lgs. 96/2005 ha così precisato: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto pagato”. Il passeggero è però tenuto a dare tempestiva notizia dell'impedimento che ha portato alla cancellazione del suo volo.