Il Miur ha iniziato a definire i criteri per la mobilità 2016/17 prevista dalla legge 107, a cominciare dall'impostazione generale degli ambiti territoriali. Sindacati e amministrazione su questo si trovano ai margini opposti e anche se le trattative proseguono, pare difficile che si trovi un punto d'incontro. Mentre i primi vorrebbero una mobilità con le vecchie regole, il Miur intende applicare la legge 107/2015 da subito. Quali sono le differenze? Tenuto conto delle prime anticipazioni sugli incontri avvenuti finora, la nuova mobilità dovrebbe avvenire in tre fasi.
Miur, mobilità 2016/17: le tre fasi previste
Le tre fasi per la mobilità 2016/17 previste dal Miur sono le seguenti:
- Fase 1: verrà assegnata una sede di titolarità (vecchio sistema) e saranno coinvolti i docenti assunti nelle fasi 0 e A, i docenti momentaneamente fuori ruolo che rientrano nel ruolo da cui provengono e probabilmente anche i docenti di sostegno della Scuola secondaria di secondo grado.
- Fase 2: verrà assegnata la titolarità per ambito territoriale sulla base delle domande volontarie dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/15. Chi non presenta domanda, mantiene l'attuale titolarità di sede. L'ipotesi del Miur è di dare la precedenza ai soprannumerari.
- Fase 3: verrà assegnata la titolarità per ambito territoriale ai docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario. Chi è stato assunto da concorso ordinario ha la precedenza (nei limiti della regione assegnata). Chi è stato assunto da GaE è obbligato a esprimere la preferenza per tutti gli ambiti nazionali. La quota da destinare alla mobilità professionale è proposta nel 30% dei posti disponibili. Ma cosa si intende per posti disponibili, non è ancora chiaro.
Scuola, mobilità prima della legge 107
La mobilità degli anni passati, prima dell'introduzione di nuove regole tramite la legge 107, prevedeva pure tre fasi.
- Fase 1: mobilità dentro lo stesso comune e sulla stessa classe di concorso.
- Fase 2: mobilità dentro la stessa provincia e su stessa classe di concorso. I neo-assunti rientravano in questa fase e attraverso la domanda ottenevano la sede di titolarità. In assenza di domanda, si veniva assegnati d'ufficio.
- Fase 3: mobilità territoriale e professionale sui posti rimasti dalle fasi precedenti, ripartiti in questo modo: la metà accantonata per gli immessi dell'anno successivo, il 25% riservato alla mobilità professionale (trasferimento di CDC o grado di scuola) e l'altro 25% a quella territoriale (trasferimento in provincia diversa ma stessa CDC).