Il recupero delle somme indebite delle pensioni è disciplinato dall’art. 13 della legge 421/91. Sostanzialmente la norma, al comma uno, prevede che l’indebito è irrecuperabile se:

  • discende da un provvedimento formale e definitivo, comunicato all’interessato;
  • il provvedimento sia viziato da errore imputabile all’Ente, salvo dolo dell’interessato;
  • l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non rilevano se già conosciuti dall’Ente.

Secondo la stessa Inps “la disposizione in esame si applica anche nel caso in cui l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto” (circ.

31/2006).

Al secondo comma, infine, la norma dispone che l’Inps ogni anno deve effettuare la verifica dei redditi incidenti sulle pensioni legate al reddito e deve provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza. Il termine indicato al citato comma 2 è da considerare il limite invalicabile entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate (Corte Costituzionale n. 166/96). Pertanto, nei casi di redditi non conosciuti l’Inps procede annualmente alla richiesta delle dichiarazioni reddituali al fine di verificare le situazioni non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni.

Qualora venga accertato un indebito pensionistico, l’Inps deve procedere al recupero delle somme indebite solo se la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato.

Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l’indebito deve essere sanato, ossia abbandonato dall’Inps.

Da quanto detto ne consegue che se l’Inps è a conoscenza dei redditi che incidono sul diritto e la misura della pensione, può procedere al recupero degli indebiti pensionistici, purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l’anno successivo a quello in cui ne viene a conoscenza (Circ. Inps n. 31/2006).

Per quanto concerne le modalità di recupero trova le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modifiche che prevede quanto segue:

  • l’ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione  medesima (comma 1);
  • il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell’AGO, deve far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo (comma 2);
  • le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta al dolo dell’interessato (comma 3).

Nel quadro della normativa di riferimento e tenuto conto che l’Inps era a conoscenza di alcune situazioni reddituali, a mio avviso, almeno in linea generale, si possono avanzare dubbi sulla recuperabilità di tutte le somme di quattordicesima non dovute dopo tre anni.

Inoltre, l’Inps dovrebbe sempre salvaguardare il trattamento minimo. Ovviamente  una risposta motivata può essere data solo sui singoli casi, conoscendo i diversi fattori rilevanti ai fine della recuperabilità del credito.

L’Inps rivuole la quattordicesima del 2009 da 200 mila pensionati. Può farlo?

 

Il recupero delle somme indebite delle pensioni è disciplinato dall’art. 13 della legge 421/91. Sostanzialmente la norma, al comma uno, prevede che l’indebito è irrecuperabile se:

- discende da un provvedimento formale e definitivo, comunicato all’interessato;

  • il provvedimento sia viziato da errore imputabile all’Ente, salvo dolo dell’interessato;

  • l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non rilevano se già conosciuti dall’Ente.

Secondo la stessa Inps “la disposizione in esame si applica anche nel caso in cui l’errore consista nella mancata o erronea valutazione, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi che erano già conosciuti dall’Istituto” (circ. 31/2006).

 

Al secondo comma, infine, la norma dispone che l’Inps ogni anno deve effettuare la verifica dei redditi incidenti sulle pensioni legate al reddito e deve provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto pagato in eccedenza. Il termine indicato al citato comma 2 è da considerare il limite invalicabile entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate (Corte Costituzionale n. 166/96).

 

Pertanto, nei casi di redditi non conosciuti l’Inps procede annualmente alla richiesta delle dichiarazioni reddituali al fine di verificare le situazioni non conosciute che incidono sulla misura o sul diritto delle prestazioni.





Qualora venga accertato un indebito pensionistico, l’Inps deve procedere al recupero delle somme indebite solo se la notifica dell’indebito avvenga entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato. Ove la notifica dell’indebito non sia effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l’indebito deve essere sanato, ossia abbandonato dall’Inps.





Da quanto detto ne consegue che se l’Inps è a conoscenza dei redditi che incidono sul diritto e la misura della pensione, può procedere al recupero degli indebiti pensionistici, purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l’anno successivo a quello in cui ne viene a conoscenza (Circ. Inps n. 31/2006).





Per quanto concerne le modalità di recupero trova le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modifiche che prevede quanto segue:

  • l’ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione  medesima (comma 1);

  • il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell’AGO, deve far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo (comma 2);

  • le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta al dolo dell’interessato (comma 3).

Nel quadro della normativa di riferimento e tenuto conto che l’Inps era a conoscenza di alcune situazioni reddituali, a mio avviso, almeno in linea generale, si possono avanzare dubbi sulla recuperabilità di tutte le somme di quattordicesima non dovute dopo tre anni. Inoltre, l’Inps dovrebbe sempre salvaguardare il trattamento minimo. Ovviamente una risposta motivata può essere data solo sui singoli casi, conoscendo i diversi fattori rilevanti ai fine della recuperabilità del credito.