In seguito all'approvazione della Legge di stabilità 2014 (art. 1 co. 50 L. 147/2013) sono stati vietati i pagamenti dei canoni di locazione usando come metodo di pagamento il contante, obbligando l'inquilino ad usare metodi di pagamento tracciabili (bonifici, assegni non trasferibili o con altri metodi) appunto che ne assicurino la tracciabilità.

Considerato che la sanzione prevista raggiunge il 40% della somma trasferita con un minimo di 3.000 euro la questione non è di poca rilevanza. Per fortuna in seguito e più precisamente il 05/02/2014 con una nota, la numero 10492 il MEF ha chiarito che non saranno applicate sanzioni per il pagamento in contanti dei canoni di locazione, ovviamente per gli importi che non superano i 1.000,00 euro per i quali resta l'obbligo di pagamento con sistemi tracciabili.

Pertanto al fine di conservare traccia del pagamento in contanti per importi inferiori ai mille euro si ritiene sufficente tenere documentazione idonea a dimostrare l'operazione (rilascio ricevuta). Si precisa che queste regole valgono per tutti i casi di case affittate anche in caso di turisti o studenti e si deve far riferimento ad ogni singolo pagamento e non al canone pattuito. Il caso vale per quei casi dove un singolo canone viene pagato da più soggetti (ad esempio tre studenti pagano ognuno 500,00 euro per un canone di 1.500,00 euro) il riferimento al limite dei 1.000,00 euro va preso sui singoli pagamenti di 500,00 euro pertanto i relativi pagamenti possono essere effettuati in contanti.