Sulla base di quanto stabilito dalla legge di conversione del decreto 150/2013 (cd. milleproroghe) viene spostata al prossimo 31 dicembre la data (prima fissata al 30 giugno) per poter attivare la procedura di sfratto di finita locazione.
Non si tratta di uno slittamento generalizzato, in quanto possibile solo in presenza di particolari esigenze abitative. Alla norma sono infatti interessati poco più di un migliaio di inquilini, a causa dei requisiti richiesti alquanto stringenti. Vengono infatti esclusi i conduttori morosi per i quali si dovrà attivare il procedimento di sfratto per morosità, che senza dubbio è quello più frequente.
Quali sono le condizioni per poter beneficiare del provvedimento di sospensione
Lo slittamento sarà operativo nei confronti di:
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conduttori con un reddito annuo lordo familiare inferiore a 21.000 euro
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residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n.87103
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conduttori nel cui nucleo familiare vi siano figli fiscalmente a carico, persone ultra-sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%
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inquilini che non siano in possesso di un'altra abitazione, adeguata al nucleo familiare, nella regione in cui si ha la residenza.
Tali condizioni saranno rilevanti sempre che il locatore non dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni o comunque nella condizione di necessità sopraggiunta dell'abitazione come previsto dall'art.1 della legge 9/2007.
In cosa consiste il procedimento di sfratto per finita locazione
Può accadere che il conduttore, alla scadenza del contratto di locazione, non rilasci l'immobile. In tal caso, la legge prevede, a favore del locatore, la possibilità di intimare, in via giudiziale, al conduttore inadempiente, il rilascio dell'immobile.
Seguito comparizione delle parti dinanzi al Giudice, viene emesso il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria convalida lo sfratto, intimando l'inquilino a liberare l'immobile e a riconsegnarlo al proprietario. Il Giudice stabilisce anche la data entro la quale si deve dare esecuzione alla decisione. Tale data, fissata per il rilascio, può essere prorogata solo in presenza di giustificate motivazioni.
Il proprietario, scaduto il termine di proroga fissato, in caso di mancato abbandono dell'appartamento, ha titolo per dare esecuzione forzata al provvedimento, coinvolgendo l'ufficiale giudiziario e la forza pubblica, in caso di opposizione da parte dell'inquilino.