A differenza del conduttore per il quale la legge prevede il recesso anticipato dal contratto d'affitto, il proprietario dell'immobile, non può recedere liberamente prima della scadenza contrattuale.

Questo non significa che per il padrone di casa non vi sia alcuna possibilità di sciogliere il vincolo giuridico. Qualora, infatti il proprietario voglia recuperare la disponibilità dell'immobile locato potrà darne comunicazione rispettando specifiche modalità e termini previsti dalla legge.

Nei casi di locazione ad uso abitativo, aventi la durata di 4 anni con rinnovo per altri 4 anni, il locatore deve comunicare la sua intenzione di "diniego del rinnovo" al conduttore, almeno 6 mesi prima della prima scadenza, tramite lettera raccomandata.

Si tratta a tutti gli effetti di una lettera di disdetta con la quale il locatore comunica il proprio intento di negare la rinnovazione del rapporto locativo.

Il proprietario può essere mosso da molteplici necessità ma i motivi per i quali viene legittimato dalla legge a disdire il contratto sono tassativamente fissati dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Nella lettera di disdetta il locatore dovrà indicare i suddetti motivi in maniera esplicita e dettagliata specificando altresì la data di rilascio dell'immobile.

Qualora la disdetta dovesse essere inviata successivamente alla prima scadenza contrattuale, il locatore non sarà obbligato ad indicare alcun motivo, essendo sufficiente, per la validità della comunicazione, che la propria volontà sia chiaramente manifestata. Qualora il locatore non rispetti i termini previsti per l'invio della disdetta, il contratto si rinnoverà automaticamente per un uguale periodo di tempo e alle medesime condizioni.