Si è concluso qualche giorno fa un processo in Cassazione cheha portato alla condanna di un uomo per stalking pur avendo quest'ultimoconcretamente commesso pochi atti persecutori. I giudici di terzo grado sonostati inflessibili nell'emettere la condanna sebbene l'imputato fosse stato denunciatoper sporadici episodi; hanno così statuito che non è indispensabile la "serialità"della condotta illecita ed offensiva nei confronti della vittima. È sufficienteche la persona offesa dal reato (la vittima) abbia subito effettivamente leconseguenze previste e punite dall'art.

612 bis del codice penale.

Per condannare lo stalker bastano anche soltanto due episodipersecutori che limitano la libertà della vittima. Non è necessaria la«serialità» della condotta offensiva: risulta sufficiente che i comportamenticontestati producano gli effetti previsti e puniti dall'articolo 612 bis Cp. LaCorte di Cassazione ha emesso la suddetta sentenza di condanna, n. 46331 del 20/11/2013,ad un uomo settantenne che con fare petulante corteggiava insistentemente unadonna, la quale non gradendo minimamente il corteggiamento si è sentitalegittimamente offesa dal reato di molestie.

Lo stalking nonsi sviluppa attraverso condotte che hanno una durata prolungata nel tempo; bastainfatti che le molestie e le condotte indesiderate oppure che l'ingerenza nellavita di un'altra persona siano reiterate anche per pochi episodi purché, però,nella vittima si siano ingenerati stati d'animo che hanno causato ansia epaura, o quando la vittima abbia dovuto cambiare le proprie abitudini di vita.