Quando si parla di gestione del servizio idrico, possono venir in rilievodei casi di utenti per niente puntuali nel pagamento della bolletta dell’acqua, protagonisti quindi di provvedimenti non troppo piacevoli come l’interruzione della fornitura del servizio idrico. In parole povere, se non si pagano le bollette, è lecito che vengano chiusi i rubinetti dell’acqua, proprio perché nei casi di grave morosità i gestori sono autorizzati per legge ad adottare tali misure.

E nemmeno l’intervento provvidenziale di un sindaco che intervenga con una ordinanza in favore dell'utente, può far cambiare idea, in tali ipotesi a chi gestisce il servizio idrico.

Questo è quanto stabilito con una sentenza del Tar Lazio, che apre la strada a nuovi scenari giurisprudenziali, rafforzando in definitiva i poteri dei gestori dei servizi idrici, che potranno procedere al distacco completo della somministrazione dell’acqua, sicuri di non essere più disturbati da Comuni troppo magnanimi verso quei furbetti che non pagano la fornitura idrica.

I rubinetti chiusi non possono esser riaperti dall'ordinanza del sindaco

Nel caso oggetto della decisione del Tar Lazio infatti, il sindaco del Comune, per evitare che il cittadino moroso fosse privato completamente del servizio idrico, ha emanato un ordinanza indirizzata all’Acea S.p.a., per consentire il ripristino immediato della fornitura.

L’obiettivo era quello di garantire all’utente un flusso minimo vitale d’acqua, anche in virtù della precaria situazione economica in cui si trovava.

A nulla però è valso l’intervento del sindaco che ha cercato di venire incontro all’utente moroso poiché i giudici del Tar Lazio hanno statuito che fra le competenze riconosciute per legge al sindaco, non rientra la possibilità di adottare una simile misura.

In altre parole, l’iter argomentativo dei giudici del Tar si è sviluppato sull’interrogativo circa il potere o meno di un amministratore locale d’intervenire in alcune situazioni particolari, vietando il distacco della fornitura idrica.

Ebbene la conclusione a cui gli ermellini del TAR sono arrivati, accogliendo le tesi di Acea S.pa., si fonda sull’estraneità del sindaco del Comune al rapporto contrattuale utente-gestore.

Da ciò ne consegue che l’intromissione del sindaco con tale ordinanza, a prescindere dagli aspetti di natura socio-assistenziale che ne costituiscono il presupposto, realizza uno sviamento del potere (TAR Lazio, sent. n. 711 del 02.11.2015).

Tale ordinanza viola le norme sulle competenze proprie del sindaco, che con può impedire attraverso questo strumento l'attuazione dei provvedimenti previsti dalla legge per interrompere la concessione del servizio idrico a utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa.

Un caso che rappresenta un precedente innovativo

La portata di questa sentenza è tale da creare un precedente circa l’impossibilità per un Comune di vietare la sospensione del servizio idrico specialmente a coloro che si trovino in difficoltà economiche.

Ecco perché molte aziende e consumatori, stanno auspicando una riorganizzazione della tariffa nazionale per l’acqua che diventi quindi unica dal Nord al Sud e che sia un più comprensiva con chi non può realmente pagare bollette molto spesso assai salate, introducendo altresì delle agevolazioni magari sotto forma di bonus idrico. Per info di diritto premi tasto segui accanto al mio nome.