Quando due o più parti stipulano un contratto devono rispettare alcuni obblighi come quello di buona fede e quello di trasparenzae a tali obblighi si aggiunge anche il rispetto del diritto d’informazione nei confronti dell’altra parte. Viceversa se uno dei due contraenti si comporta in modo sleale e scorretto, la sua condotta può dar luogo a responsabilità precontrattuale e contrattuale: cosa può fare quindi l’altra parte per ottenere il risarcimento dei dannise la controparte dopo la conclusione del contratto viene meno ai patti e non esegue la prestazione a cui era tenuta?

La giurisprudenza maggioritaria è sempre stata d’accordo nel ritenere che la parte danneggiata, per dimostrare l’inadempimento del contratto, deve fornire la prova del danno effettivamente subito. La Corte di Cassazione con una recente sentenza, depositata il 3 dicembre, ha ricordato tale principio di diritto.

Descrizione del caso sottoposto all’esame della Cassazione

Protagonista della vicenda giudiziaria è stata lasocietà di agenti della Milano Assicurazione che ha citato in giudizioSeat Pagine Gialle per il suo inadempimento nell'incarico di inserzione nell'elenco telefonico del nominativo della società di agenti. Nello specifico Seat Pagine Gialle aveva indicato nell'elenco telefonico il nome di un'altra società che apparteneva sempre alla Milano Assicurazione.

La società danneggiata ha chiesto quindi il risarcimento dei danni, sostenendo che l’errata indicazione del suo nominativo aveva determinato uno sviamento della clientela e quindi una notevole perdita economica. I giudici di legittimità, confermando la decisione dei colleghi di merito, non hanno dato ragione: gli ermellini infatti hanno ritenuto che la società di agenti non ha dimostrato l’entità del danno subito a seguito dello sviamento della clientela per il disguido dell'annuncio.

A nulla sono valse le doglianze della società che si è limitata a dire di aver perso nuovi clienti in conseguenza del fatto che aveva stipulato un numero minore di polizze, cioè il 50 % in meno rispetto ai mesi precedenti. (Corte di Cassazione sentenza n. 24632 del 03.12.2015)

Onere di dimostrare sia l'inadempimento sia l'entità del danno

La Corte di Cassazione ha sottolineato che il contraente danneggiato per ottenere il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante deve dimostrare sempre il pregiudizio effettivo subito.

Il principio della presunzione della colpa contrattuale della parte che si è comportata in modo scorretto non basta infatti ad ottenere un indennizzo economico. Colui che chiede il risarcimento deve provare sia che la perdita economica subita ha inciso negativamente sulla sua sfera patrimoniale sia che tale perdita è la conseguenza dell’inadempimento dell’altra parte (nesso di causalità fra inadempimento e danno). Gli ermellini inoltre hanno evidenziato che il danno patrimoniale da lucro cessante presuppone la dimostrazione dell'utilità patrimoniale che la parte danneggiata avrebbe conseguito se la prestazione contrattuale fosse stata adempiuta. La prova di un mancato guadagno ipotetico esclude quindi il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, sulla scorta di tali motivazioni ha quindi negato il risarcimento del danno alla società. Per info. di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome.