La lista delle doglianze condominiali è infinita. Le beghe fra condomini possono infatti avere ad oggetto varie questioni. Senza scordarsi del fatto che oggi è anche assai frequente che una lite condominiale finisca in Tribunale. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, si è trovata ad affrontare il caso di una condomina proprietaria di 2 appartamenti, che ha chiesto il ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato presente all’interno dello stabile. L'impianto era infatti stato disattivato a seguito di una delibera di condominio, che la condomina aveva impugnato, facendola dichiarare nulla da una sentenza poi passata in giudicato.

Il Condominio, citato in giudizio dalla condomina perché si è opposto alla sua richiesta, ha fatto presente che tutti i condomini si erano dotati di impianti di riscaldamento autonomi. Da ciò ne conseguiva che la pretesa della ricorrente aveva il solo scopo di nuocere agli altri condomini, potendo infatti essere considerata come un atto emulativo, vietato dalla legge (articolo 833 del codice civile).

La Cassazione si pronuncia sugli atti emulativi

Il Tribunale dà ragione alla condomina, inquadrando la sua richiesta come un’azione possessoria. I giudici di 1^ grado hanno quindi ordinato il ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, in modo tale che la stessa poteva rientrarne in possesso.

Il Condominio, non rassegnandosi a tale decisione ha proposto ricorso in Corte d’appello, che ribalta la sentenza di 1^. I giudici dell’Appello hanno ritenuto che dietro la richiesta del ripristino del riscaldamento della condomina si nascondeva in realtà un abuso del diritto. Il ripristino dell'impianto di riscaldamento avrebbe infatti comportato delle onerose opere di trasformazione nei confronti degli altri condomini, il cui ammontare oscillava fra i 173.500 euro e i 251.500 euro.

La Corte d’appello ha quindi accolto le doglianze del Condominio che ha fatto inoltre presente che sarebbe stata necessaria anche una messa in sicurezza dell’impianto di riscaldamento per salvaguardare l’incolumità degli inquilini. Era dunque più ragionevole che la condomina avesse semplicemente installato anche lei un impianto autonomo di riscaldamento.

La condomina non si rassegna e impugna la sentenza d’appello in Cassazione. La Suprema Corte ha innanzitutto ritenuto che la richiesta della condomina non poteva rientrare fra gli atti emulativi proprio perché l’atto emulativo è privo di utilità per chi lo pone in essere, recando invece una danno a terzi. (Cassazione sentenza n.1209 del 22.01.2016)

L’abuso del diritto non si configura se c’è un utilità per il singolo

A detta degli Ermellini invece, nel caso di specie, l’atto volto ad ottenere il ripristino dell’impianto di riscaldamento rispondeva all’utilità della condomina, che avrebbe potuto usufruire di un servizio comune, disattivato dall’assemblea dei condomini. La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto legittima la sua pretesa al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso, non essendoci quindi i presupposti per un abuso del diritto.

Deve dunque ritenersi irrilevante, a detta degli Ermellini, l’eventuale onerosità per gli altri condomini. I giudici di legittimità, infine hanno disposto il rinvio in Corte d’appello che dovrà tenere in considerazione il principio di diritto formulato dalla Cassazione, pronunciandosi sulle spese del giudizio.