A molti studenti sarà capitato di chiedere in copisteria di farsi fotocopiare un libro con l’idea di risparmiare un bel po' di soldi in questo modo rispetto al dover comprare un libro nuovo. Non sempre però si conoscono le conseguenze penali della condotta del commerciante che acconsente a tale richiesta. La stampa delle pagine di un libro infatti viola la legge sul diritto d’autore. Sebbene tale pratica incentivi non pochi proprietari di copisterie a smerciare libri di testo interamente fotocopiati bisogna sapere che essa può determinare delle responsabilità penali in capo a questi ultimi.
Ed è quello che è successo ad un commerciante che si è visto condannare per il reato di cui all'articolo 171-ter, lettera b), della Legge n.633/41 sul diritto d'autore. La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha statuito che al titolare di una copisteria non è consentito riprodurre a scopo di lucro più del 15% di ciascun libro.
Fotocopiare più del 15% dei libri: i presupposti del reato
Il caso da cui trae origine la sentenza della Corte di Cassazione ha come protagonista il titolare di una copisteria che in occasione di un controllo della Guardia di finanza era stato trovato in possesso di manuali universitari di diversi autori e fotocopie di varie dispense. Il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, lo hanno condannato per il reato previsto appunto dalla L633/1941, che punisce chi illecitamente riproduce abusivamente o diffonde in pubblico opere o parti di opere letterarie, scientifiche o didattiche con finalità di lucro.
L’uomo ha proposto così ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto (articolo 171 ter L. 633/41). La Suprema Corte ha però confermato la decisione dei colleghi di merito ritenendo che soprattutto l'elevatissimo numero di testi universitari rinvenuti nel locale non potesse escludere una sua responsabilità penale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul reato
La Corte di Cassazione ha innanzitutto precisato che la Legge sul diritto d’autore circoscrive l'ambito di liceità della riproduzione con fotocopiatura per uso personale di varie tipologie di testi. La produzione di singoli brani opere dell'ingegno è consentita solo qualora sia limitata al 15% di ogni volume, se effettuata per uso personale con corresponsione di un compenso forfettario all'autore.
La pena in tali ipotesi è solamente una sanzione amministrativa. Viceversa se la riproduzione supera il limite del 15% del testo si configura il reato proprio perché non può parlarsi più di uso personale. A detta dei giudici di legittimità l‘attività di fotocopiatura posta in essere dal commerciante proprio perchè è consistita nella riproduzione di testi in maniera non occasionale costituisce un attività commerciale con scopo di lucro. Ne è conseguita la sanzione penale alla reclusione di 4 mesi ed in una multa di 1.500 euro oltre alle pene accessorie di legge. (Corte di Cassazione, sentenza numero 9209 del 7 marzo 2016). Per altre informazioni di diritto potete premere il tasto Segui accanto al mio nome.