Si continua a discutere molto di come il concetto di laicità dello Stato debba essere interpretato e se i culti religiosi siano condivisibili in un ambiente come quello scolastico. A questo proposito una recente sentenza del Tar Emilia-Romagna, la n.166/2016 ha enunciato un proprio principio di diritto. La vicenda posta all’attenzione dei giudici amministrativi ha riguardato un gruppo di insegnanti e genitori che avevano presentato ricorso contro un istituto scolastico comprensivo, che aveva autorizzato nel 2015 le benedizioni religiose per Pasqua all'interno dei locali scolastici.

Il TAR ha provveduto ad annullare la delibera del Consiglio di istituto che aveva autorizzato la parrocchia del luogo ad utilizzare i locali della palestra appunto per la benedizione pasquale.

Le motivazioni sottese alla decisione del TAR

Il TAR, con tale sentenza, ha optato per una linea che salvaguarda il principio di imparzialità ed equidistanza verso tutte le confessioni religiose, nonostante la delibera del Consiglio d’istituto aveva stabilito che tali benedizioni pasquali sarebbero state aperte a chiunque e comunque si sarebbero svolte al di fuori dagli orari di lezione, senza nessuna responsabilità degli insegnanti sui minori. Le conclusioni dei giudici del TAR hanno quindi evidenziato che proprio perché la celebrazione di riti religiosi sono attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno, una messa o un rito cattolico finirebbe inevitabilmente per escludere tutti coloro che non sono cattolici e quindi che sono credenti in altre confessioni.

Secondo i giudici amministrativi inoltre a Scuola si possono svolgere esclusivamente quelle attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. La benedizione pasquale cattolica non può essere consentita in tale sede proprio perché non rientra in nessuna di quelle attività di cui la legge consente lo svolgimento in ambito scolastico.

Il principio di laicità e quello secondo cui le pratiche religiose devono restarne fuori affermato dal TAR è stato però recentemente rivisto dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha cambiato idea sul punto

I giudici di Palazzo Spada infatti hanno accolto l’istanza del MIUR che chiedeva di sospendere l’esecutività della sentenza del TAR, fuori dall'udienza e senza sentire gli insegnanti e i genitori ricorrenti.

Ciò ha comportato che il Consiglio di Stato ha sospeso "con effetto immediato" l'esecutività della sentenza del Tar, che era stata emessa comunque dopo che le celebrazioni pasquali (del 2015) erano state già effettuate. Non sono mancate le polemiche del comitato Scuola e Costituzione degli insegnanti e dei genitori che hanno evidenziato che il MIUR ha voluto sospendere la statuizione di un principio affermato dall’articolo 7 e 8 della Costituzione. Essi infatti hanno considerato inaccettabile che la decisione sia stata assunta senza prima aver sentito loro in quanto ricorrenti al TAR. Intanto l’udienza di discussione della sospensiva è stata fissata per il 28 aprile, cioè dopo Pasqua. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al mio nome.