La cronaca di tutti i giorni ci dimostra che prima di sottoporsi ad un trattamento medico chirurgico occorre prestare un 'consenso informato'. Questo è un’autorizzazione rilasciata per iscritto dal paziente al sanitario e alla clinica presso cui avviene l'intervento. Di conseguenza, costituisce un presupposto imprescindibile di liceità del trattamento medico sanitario medesimo. Il consenso per ritenersi valido deve essere personale, specifico, non presunto, sempre revocabile e attuabile. Il paziente deve quindi sottoscrivere dei moduli prestampati, ampiamente diffusi nella prassi ospedaliera.

Il medico non è tuttavia esonerato dal fornire in modo chiaro, semplice e comprensibile, ogni dettaglio sul tipo di operazione che verrà eseguita, insieme all’esposizione dei rischi che essa comporta. Grava invece sullo stesso paziente fornire la prova della violazione del dovere di informazione proprio perché lo stesso ha il diritto di conoscere il quadro clinico generale sulla propria malattia, in modo da poter scegliere consapevolmente se sottoporsi anche solo ad esame diagnostico o ad una terapia. La Cassazione con sentenza n.10414 del 20 maggio ha chiarito che qualora il medico viola l’obbligo del consenso informato, quest’ultimo deve risarcire il paziente anche se l’intervento è riuscito.

Presupposti per la violazione del consenso informato

Il caso da cui trae origine la sentenza della Cassazione ha avuto come protagonista una donna che ha citato in giudizio il medico e la casa di cura per ottenere il risarcimento dei danni relativi dai postumi di un intervento chirurgico, a cui era stata sottoposta nella speranza di guarire dalla cefalee che l’affliggevano.

Proprio perché l’intervento aveva aggravato la situazione, la donna aveva ritenuto inadeguata la scelta del trattamento chirurgico a cui era stata sottoposta. lI Tribunale e poi la Corte d’Appello accolsero il suo ricorso, ritenendo che benché l’intervento era stato eseguito senza errori, la stessa non era però stata sottoposta ad una terapia chirurgica adeguata in rapporto alle sue condizioni patologiche, non essendo stata neanche informata dei rischi cui sarebbe andata incontro.

Ne conseguiva quindi una violazione dell’obbligo di trasparenza nei suoi confronti che rappresenta una lesione del tutto indipendente dalla non convenienza e non corretta esecuzione dell’intervento stesso. Il giudizio è finito in Cassazione che ha fatto ulteriori puntualizzazioni sulla corretta informazione del paziente in caso di intervento chirurgico, bacchettando i colleghi di merito laddove non avevano ravvisato, come autonoma voce di risarcimento, la mancanza di consenso informato.

La Cassazione si pronuncia sulla correttezza del consenso

Gli Ermellini hanno precisato che si considera risarcibile anche il danno causato dal mancato consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un’operazione chirurgica.

L’acquisizione del consenso informato del paziente si pone infatti quale prestazione diversa rispetto a quelle che ha ad oggetto l’intervento terapeutico. A detta degli Ermellini, tale omissione e la violazione dell'obbligo di chiarezza rappresenta dunque una rinunzia alla sua libertà di autodeterminazione e di scelta se sottoporsi o meno all’intervento chirurgico. Ne consegue che il danno da mancato rilascio del consenso informato è autonomo ed ulteriore rispetto a quello cagionato alla salute poiché sul medico grava due tipi di obblighi. Da un lato quello di informazione e dall’altro l’obbligo di diligenza medica la cui violazione, in caso di errore colposo, dà luogo appunto ad una responsabilità professionale.

L’intento sotteso alla ratio della sentenza è anche quello di affermare che qualora l’intervento dovesse andare male, il risarcimento del danno al bene della salute in sé non copre mai quello da mancata adesione al trattamento sanitario proposto dal medico. Da qui la necessità di procedere a 2 risarcimenti del danno diversi che si riferiscono a 2 fonti di danno differenti