Il tema della validità delle multe, e quindi dei casi in cui esse non debbano considerarsi nulle, è sempre stato al centro di molte sentenze della magistratura. Anche il Ministero dei trasporti si è pronunciato con un recente parere n.2507/16 sulle ipotesi di validità delle contravvenzioni che possono esser elevate dai vigili urbani, dagli agenti della polizia ma anche dagli ausiliari del traffico (che non sono dipendenti comunali). In particolare nelle strade in cui non ci sono restrizioni alla libera circolazione e quindi dove si può transitare liberamene, le multe ricevute non sono nulle anche qualora la strada sia privata.
Anche le strade private quindi se circondano magari un residence, devono sottostare alle regole del codice della strada. Viceversa nelle zone private chiuse alla circolazione di terze persone i vigili non possono fare contravvenzioni.
Quali sono limiti degli ausiliari del traffico?
Anche gli ausiliari del traffico, in quanto pubblici ufficiali hanno un potere di contestazione immediata e di redazione del verbale di accertamento (che ha efficacia di atto pubblico). Ne consegue che la validità ed efficacia delle multe è legata al fatto che esse devono essere elevate nelle aree direttamente sottoposte alla loro competenza, che è limitata alle aree oggetto di concessione e a quelle immediatamente limitrofe.
Al contrario per contestare la veridicità (ma non la legittimità/validità) dell’atto pubblico si deve invece procedere ad una querela di falso. Per quanto riguarda l’attribuzione legislativa di queste prerogative, in virtù di un recente intervento della Corte Costituzionale esse devono considerarsi pienamente legittime. Circa i limiti di tali poteri, occorre ricordare che gli ausiliari del traffico possono fare le multe solo sulle aree contrassegnate da segnaletica orizzontale, dalle strisce blu o in tutte le aree “limitrofe” che impediscano l’entrata o uscita in tali aree.
Per “limitrofo” si considera lo spazio indispensabile alla manovra dei veicoli per l’accesso o l’uscita all’area di sosta. Resta escluso da tale definizione il marciapiede che non è destinato né alla sosta né alla circolazione e quindi sullo stesso l’ausiliare non può elevare multe.
Un 2^ limite riguarda l’ambito della contestazione che deve essere circoscritta alla violazione delle disposizioni in materia sosta, e non può riguardare le violazioni sulla circolazione.
L’ausiliare del traffico ad esempio non può multare chi utilizza le corsie preferenziali. Quindi anche sulla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, è solo il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico che può compiere tale l’accertamento. Spetta sempre all’amministrazione provare l’idoneità del soggetto ad accertare le violazioni anche producendo l’atto di nomina da parte del sindaco.
Quale l'onere della prova sull’Amministrazione comunale?
Occorre ricordare inoltre che sugli spazi adibiti a parcheggio, i soli legittimati all’accertamento di illeciti sono proprio gli ausiliari del traffico che dipendono da società di gestione di parcheggi. Infine il verbale di accertamento per potersi ritenere valido deve comunque esser scritto da un ausiliario che sia stato designato dal sindaco.
Ne consegue che l’Amministrazione comunale, anche in tal caso deve produrre in giudizio l’ordinanza sindacale di nomina, in mancanza della quale il verbale di contestazione per divieto di sosta deve ritenersi nullo. A tal proposito un recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce, la n. 1287/16 ha statuito che è sempre onere dell’organo accertatore fornire la prova della correttezza del proprio operato. Nel caso di specie, nel giudizio di opposizione contro una contravvenzione elevata in occasione di controllo automatico della velocità, l’autorità resistente avrebbe dovuto fornire la prova fotografica, sia dell’accertamento, sia di aver apposto, lungo il tratto di strada dove è stata accertata l’infrazione, un’idonea segnaletica, che consenta il solo rilevamento automatico.