Quanto volte si è stati tentati di registrare una conversazione, magari ritenuta piuttosto compromettente?La magistratura, sulla questione, è sempre costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra due o più soggetti compiute da uno dei presenti all’insaputa di tutti gli altri, non necessitano dell'autorizzazione del Gipai sensi dell'art. 267 c.p.p., perché non possono essere considerate delle intercettazioni, ma costituiscono una particolare forma di documentazione. Irrilevante è, dunque, il fatto che la stessa venga effettuata con smartphone o con qualsiasi altro strumento tecnologico.

A confermare tale assunto è stata la sentenza n. 24288/2016, con cui la Cassazione ha decisoche la registrazione di una conversazione di una persona che è autorizzata ad assistere o vi partecipa attivamente, può essere utilizzata legittimamente in un processo. Tale acquisizione avviene, infatti, grazie al meccanismo di cui all'articolo 234 cod. pro.pen., comma 1, che circoscrive la nozione di documento a tutto ciò che rappresenta persone, fatti, o cose mediante la fotografia o la fonografia nel caso del nastro contenente la registrazione.

Il caso e le motivazioni della Cassazione

Il caso da cui trae origine la sentenza ha riguardato il ricorso di una signora che si è rivolta alla Cassazione proprio per far dichiarare l'inutilizzabilità della registrazione fonografica.

Quest’ultima era accusata di concorso in estorsione e la conversazione registrata dalla parte offesa la inchiodava.

A detta degli Ermellini, che hanno rigettato il suo ricorso, chi parla dinnanzi ad altre persone accetta il rischio di essere registrato e quindi non può lamentare alcunalesione dei propri diritti e della privacy, essendo considerata una forma di autotutela da parte di chi registra.

I giudici di legittimità, nel richiamare anche l’autorevole pronuncia a Sezioni Unite, hanno evidenziato che tale registrazione non lede il diritto alla segretezza e riservatezza della comunicazione, proprio perché il contenuto viene legittimamente appreso solo da chi vi partecipa.

Registrare una conversazione tra i presenti è lecito

Pertanto, la registrazione audio può costituire una prova da utilizzare nel processo penale: una prova che, altrimenti, non potrebbe essere raggiunta mai. Qualora invece sia la polizia giudiziaria ad ordinare al privato di eseguire la registrazione della conversazione, in tal caso è necessaria l’autorizzazione del Gip. Quest’ultima, per il rispetto della privacy dei presenti, è richiesta in tutti i casi in cui ci si trovi di fronte alle cosiddette intercettazioni ambientali, strumenti di cui si serve la polizia giudiziaria.

Dette registrazioni-intercettazioni possono avvenire solo con il consenso di unodei partecipanti alla conversazione. Dato che in tali ipotesi il grado di ingerenza nella sfera privata è minore, occorre di conseguenza anche un livello di garanzia più basso, rappresentato anche da un decreto del Pm.

Atal proposito é stata proprio la Corte Costituzionale a richiamare tale concetto in diverse sentenza (n. 81/1993 e n. 281/ 1998), dove peraltro vengono evidenziate anche tutte le limitazioni alle intercettazioni ambientali. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.