Chi non può permettersi dei consistenti costi economici per instaurare una causa dinanzi ad un'autorità giudiziaria, può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio. Il giudice, però, se non ricorrono i requisiti prefissati dalla legge, può procedere al rigetto dell'istanza presentata. Sono ammessi al gratuito patrocinio coloro i quali sono titolari di un reddito imponibile di un'ammontare non superiore a 11.528,41 euro. Il giudice deve valutare il carattere veritiero del fondamento dell'istanza, nonché prendere atto dell'esistenza dei requisiti.

Nella sua valutazione non discrezionale, tiene conto del tenore di vita, dell'attività lavorativa, del casellario giudiziale e delle relazioni di chi ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nulla vieta che venga informata anche la Guardia di finanza per procedere alle verifiche di carattere integrativo. L'autorità giudiziaria dichiara inammissibile l'istanza o nega la richiesta ammissione tramite decreto motivato depositato, di cui la parte interessata o l'avvocato che la rappresenta possono prenderne visione e di conseguenza estrarne copia. Sono previste ulteriori novità in merito aicompensi dei difensori d'ufficio.

Rigetto istanza ammissione gratuito patrocinio e ricorso

Nell'ipotesi di rigetto, il relativo destinatario può presentare ricorso entro un termine di venti giorni, previamente notificato all'ufficio finanziario.

Il processo che trova applicazione e disciplina richiama le regole per quello previsto per gli onorari dei legali e oppositivo al decreto di pagamento delle spese di giustizia. Tale assunto è stato anche ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 10730/16. Ad avviso della Suprema Corte, in siffatto procedimento, non trovano applicazioni le consuete regole degli istituti della preclusione e della decadenza in meritoai giudizi ordinari.In virtù di tale motivo, si reputa consentita l'allegazione della documentazione anche in una fase successiva.

Il ricorso dal quale scaturisce l'opposizione al rigetto ha chiaramente effetto devolutivo, ragion per cui il giudice deve esaminare nei dettagli il diniego anche se il primo giudice ha omesso ogni tipo di attività di controllo della verifica delle condizioni richieste. Nei venti giorni seguenti alla notifica dell'ordinanza che ha statuito sul ricorso presentato dall'interessato, è possibile proporre ricorso per cassazione per motivi attinenti al non rispetto delle disposizioni di leggi.