Nelle varienumerose fattispecie di separazioni, i rapporti tra gli ormai quasi ex coniugi non sono limpidi, ma il più delle volte sono già fattualmente definiti. La circostanza che uno dei due lasci la casa, quindi, ciò che ha rappresentato il tetto coniugale, è ormai la regola. Rappresenta un pacifico principio la non prevista e ammessa forma di autotutela nel nostro ordinamento. Ma, in senso contrario, può ben verificarsi che uno dei due coniugi cambi la serratura di casa per ostacolare il rientro dell'altro, seppur costui ha da tempo deciso di vivere altrove.

Viene contestato il reato di violenza privata, oltre all'illecito civile. L'assunto è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con una la sentenza n. 25626 del 20 giugno 2016. In definitiva, prima che il giudice si pronunci sull'assegnazione della casa, l'eventuale cambio di serratura integra una fattispecie di reato, nello specifico si tratta del delitto di violenza privata, punito con la reclusione fino ad un massimo di quattro anni.

Cosa si rischia realmente? Il ricorso alla particolare tenuità del fatto

Deve, però, sottolinearsi che la citata pena, è una sorta di residuo storico, che molto difficilmente troverà attuazione. Ad oggi, vige l'istituto della particolare tenuità del fatto disciplinato dal codice penale.

Infatti, è previsto che per tutti i reati puniti con una reclusione inferiore ai cinque anni, ci sia l'archiviazione del procedimento; non è esclusa la configurazione del risarcimento del danno in capo al colpevole in sede civile. La sentenza richiamata si basa sul principio di conservazione e tutela della fissa dimora, proteggendo chi ha vissuto presso la casa definita coniugale.

Seppur uno dei due abbia deciso di abbandonare il tetto prima che il giudice si pronunci su tutti i profili della separazione, non può aprioristicamente escludersi che possa farvi momentaneamente ritorno per prelevare degli oggetti o controllare qualcosa. Siffatta tutela trova operatività anche inaltri simili contesti.Se non si vuole attendere che il Presidente del tribunale si pronunci sul provvedimento di assegnazione dell'immobile, i due ex coniugi in caso di cambio di serratura, potranno pertanto procedere ad un accordo scritto nel quale si dà atto del fatto verificatosi.