Il mantenimento alla ex moglie non è sempre dovuto e tanto meno perpetuo: se è giovane e in grado di lavorare per procurarsi da vivere autonomamente non le spetta alcun assegno in caso di divorzio. Anche se la donna ha ottenuto in passato l'assegno di mantenimento dal giudice in fase di separazione, non è detto che questo lo riconosca nella successiva sentenza di divorzio.
Nuovo orientamento dei giudici
La giurisprudenza ha abbandonato un ormai obsoleto concetto di "mantenimento" per stabilirne uno nuovo che tiene presente della parità dei sessi nei rapporti professionali.
La donna è a tutti gli effetti un soggetto che a tutti gli effetti può svolgere un'attività dipendente o autonoma, quindi per quale motivo affidarsi all'uomo dal punto di vista economico e a tempo indeterminato?
Sentenza del Tribunale di Roma
In una recente sentenza del Tribunale di Roma(n. 11347/15) i giudici di fatto hanno negato l'assegno divorzile ad una donna che si trova nelle possibilità sia fisiche che psichiche di provvedere a se stessa andando a lavorare. Il monito dei giudici è chiaro: se non vi sono ragioni obiettive che impediscono alla ex moglie di trovare un impiego, questa non potrà contare sull'assegno divorzile da parte dell'ex marito. Nel caso di specie la donna lavora come cameriera con un contratto a tempo determinato.
Questo comunque le assicura l'indipendenza economica dall'ex coniuge.
Negato assegno per depressione della ex moglie
La donna, a sostegno della necessità di continuare a percepire l'assegno, ha lamentato di trovarsi in uno stato depressivo a seguito della separazione, che l'ha costretta ad abbandonare il suo precedente impiego autonomo.
Ma questa situazione non ha influito minimamente sulla decisione finale del giudice, che ha comunque negato alla donna l'assegno divorzile.
Stato di necessità della ex moglie
L'assegno di mantenimento trova la sua ragione di esistere nello stato di effettivo bisogno della ex moglie, che va comunque documentato. L'onere della prova spetta ora alla donna, lo ha stabilito la Suprema Corte.