Un diamante non è sempre per sempre, al contrario del noto detto. A dirlo è stata la Cassazione con la sentenza n.18280 del 19 settembre 2016 che ha condannato una donna a restituire all’ex fidanzato un quadro di Picasso e un brillante molto prezioso ricevuti in donodall’ex compagno.
Cosa succede se lei non vuole restituire il brillante da un milione di euro
La vicenda da cui trae origine tale originale sentenza riguarda appunto due ex fidanzati che hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello, ognuno per ragioni diverse. L’uomo, essendo molto ricco, aveva donato all'ex diversi quadri di valore e alcuni gioielli, tra cui uno (il diamante) dal valore di un milione di euro.
Cessata la convivenza, per varie ragioni, egli aveva chiesto quindi la restituzione di ben 13 oggetti d’arte (tra cui vi erano anche dei quadri di Klimt e Man Ray). L’ex fidanzata, decisa a non rinunciare a questicostosissimi doni, si era opposta a tale decisone proprio perché voleva tenere tutto per sé. I giudici della Cassazione però non lehanno permesso di tenere i doni più preziosi, confermando così la decisione della Corte d’appello.
Anelli, quadri e gioielli: quando costituiscono una donazione d’uso?
Le motivazioni degli ermellini poggiano sulle varie tipologie di donazione e le ipotesi di restituzione. In materia di liberalità infatti vige il principio secondo cui tutti i regali devono essere restituiti, e ciò avviene:
- sia se il beneficiario si è dimostrato ingrato;
- sia quando le parti si sono separate e il valore dei beni donati è così elevato da aver impoverito il donante.
La donna, quindi, avrebbe potuto tenere l’anello e il quadro di Picasso del valore di 600 mila euro, solo se l’avesse ricevuto attraverso una donazione per atto pubblico (articolo 782 del Cod.
civ.). A detta degli Ermellini, nel caso di specie, non può ipotizzarsi una donazione d’uso o di modico valore: ciò si verifica«quando il regalo si uniforma al patrimonio economico dell’autore, tenendo conto degli usi e dei rapporti esistenti fra le parti e del loro status sociale».
Un’altra osservazione di rilievopoggia sul valore del quadro e del diamante, che presupponevano uno “sforzo economico” notevole anche per via della motivazione sottesa al regalo: il dono era stato fatto da lui perottenere il perdono per una cattiva condotta.
I preziosi doni quindi non potevano neanche ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 770, II comma del Cod. civ. che dispone appunto che non costituiscono donazioni le liberalità fatte in conformità agli usi o in cambio di un servizio.
Erano invece da considerarsi liberalità d’uso tutti gli altri regali ricevuti dalla donna per San Valentino, per Natale o per il compleanno, ma non quindi il diamante e il quadro di Picasso.
Per i giudici della Cassazione in tali festività si possono fare anche regali molto importanti, salvo che la portata economica delle elargizioni sia sempre proporzionata alle condizioni economiche dei soggetti. Del tutto irrilevanti quindi le motivazioni dell’ex fidanzato che voleva farsi restituire anche gli altri 13 oggetti d’arte considerandoli così donazioni non di modico valore. Per restare aggiornati sulle news di diritto potete premere il tasto "segui" accanto al mio nome.