Ci sono novità importanti che concernono uno dei problemi più comuni di tutti gli automobilisti italiani: le multe da Autovelox. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 26441/16 del 20 dicembre, ha statuito su un importante principio. Nello specifico, afferma che può procedersi all'annullamento della contravvenzione, se nel verbale della polizia manchino taluni riferimenti. Il verbale in questione deve considerarsi incompleto se è privo del riferimento dell'ordinanza del Prefetto, unico atto autorizzatorio della rilevazione elettronica.

Alla base della decisione della Cassazione, regna l'idea che l'automobilista è titolare del diritto di contestazione immediata in ordine alla contravvenzione che gli viene contestata. Proprio sul profilo della contestualità della contestazione, risulta doveroso porre l'accento sulle diverse fattispecie in concreto verificabili sulle strade italiane.

Le ipotesi da multa: verbale nullo se è incompleto

In un centro abitato, la multa risulta legittima, solo se avviene in base ad un autovelox montato secondo le norme sul cavalletto. Ma vi è di più. L'automobilista deve essere fermato immediato, quindi risulta indispensabile la presenza degli agenti, i quali possono e devono fermare il guidatore per contestargli la contravvenzione.

Solo in siffatto modo, quest'ultimo, potrà giustificare e chiarire la sua condotta di guida e valutarne il possibile carattere eccezionale legato ad eventi di forza maggiore. Tale discorso non vale per le multe in autostrada, ove è praticamente impossibile fermare seduta stante il guidatore. Invece, per quanto riguarda le strade urbane a scorrimento veloce, la multa da autovelox è valida anche senza la presenza della polizia, ma nel momento in cui arriva al soggetto trasgressore, deve essere data menzione dell'autorizzazione del Prefetto tramite decreto, dove viene altresì resa nota la chilometrica dove deve essere montato l'autovelox.

Appare chiaro che la motivazione della sentenza mira ad evitare gli arricchimenti dei vai comuni, attribuendo invece importanza all' inviolabile diritto di difesa, sancendo che la mancata indicazione degli estremi del decreto del Prefetto nel verbale della contestazione è un vizio che rende nulla la relativa multa.