Il reato di stalking può essere definitivamente cancellato in cambio di un adeguato risarcimento del danno o dell'eliminazione delle conseguenze dannose che sono gravate sulla vittima. Si tratta di una nuova disposizione prevista dal codice penale all'art. 162-ter. Questa riforma del reato di stalking è stata introdotta proprio per garantire una maggiore celerità nei processi inerenti persecuzioni personali, garantendo la chiusura stragiudiziale di alcuni processi, con immediato ristoro della vittima di stalking.

La norma in dettaglio

Secondo quanto stabilito dal nuovo art.

162-ter del codice penale, spetta al giudice il potere di dichiarare il reato di stalking definitivamente estinto. Per far ciò occorre che la parte persecutrice abbia accettato di garantire la restituzione o il risarcimento del danno, o ancora si impegni a garantire l'eliminazione di tutte le condotte dannose o pericolose del reato stesso. Ovviamente si tratta di una norma valida soltanto per i reati perseguibili a querela, e quindi soggetti a remissione, come vale per il reato di stalking. Per far si che il reato venga estinto è sufficiente un'offerta reale da parte del persecutore, che venga ritenuta congrua dal giudice, a prescindere da ciò che pensa la vittima di tale offerta.

Le modalità di applicazione

L'art. 162-ter del codice penale può essere applicato e ritenuto valido solo in presenza di determinate condizioni procedurali. Innanzitutto l'offerta reale di riparazione deve avvenire solo fino al termine massimo di dichiarazione dell'apertura al dibattimento di primo grado. In ogni caso vale comunque la regola per cui il giudice può prorogare il termine prefissato, nel caso in cui il persecutore dimostri di non aver potuto adempiere all'offerta per una causa a lui non imputabile.

In questo caso il processo è sospeso e l'udienza viene rinviata, me non oltre il termine di novanta giorni. Solo nel momento in cui le condotte riparatorie messe in atto dallo stalker hanno dato esito positivo, il giudice può effettuare la dichiarazione ufficiale di estinzione del reato.

Al pari dello stalking, questa procedura può essere utilizzata in modo limitato per tutti quei reati che sono perseguibili di querela.

Tra questi reati sono ricompresi quelli punibili con la pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore a quattro anni. Un esempio in tal senso è il reato di violenza privata, prevista all'art. 339 del codice penale.