E' considerata violenza privata la presenza dello psicologo in classe senza il preventivo consenso dei genitori. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 40291/2017. Secondo la V Sezione Penale lo psicologo che si impone in classe, per monitorare il comportamento degli alunni, senza aver informato prima i genitori, può integrare una fattispecie di reato prevista all'art. 610 del codice penale, inerente la violenza privata.

La vicenda giudiziaria

In questo caso, la vicenda su cui si è dovuta pronunciare la Cassazione aveva coinvolto un minore cui era stato sottoposto un test psicologico a scuola per ottenere un'approfondita relazione comportamentale sul minore stesso, senza il consenso dei genitori.

La cassazione ha però rilevato come l'analisi psicologica di minori non può essere svolta a discrezione della scuola senza il consenso preventivo dei genitori. Questo è bastato a integrare la fattispecie di reato della violenza privata. In questo specifico caso la violenza si è manifestata attraverso l'approfittamento dello stato soggettivo e di incapacità del minore. A detta della madre, che portato in causa la questione, la somministrazione del test psicologico avrebbe potuto turbare l'equilibrio psichico del figlio.

L'art. 610 del codice penale

L'art. 610 del codice penale è stata introdotto nel sistema normativo italiano per tutelare la libertà psichica del soggetto. Tale norma condanna, infatti, qualunque mezzo che è in grado di comprimere la libertà fisica e psichica dell'individuo.

Tra gli strumenti utilizzati per perpetrare violenza privata sono compresi anche tutti quei mezzi anomali che sono "diretti a fare pressione sulla volontà e sulla determinazione altrui". Questa disposizione legislativa, proprio per le sue varianti interpretative, è stata oggetto più volte dell'attenzione della Cassazione. L'anomalia dei mezzi di violenza privata è stata frutto di due pronunce della V Sezione penale della Cassazione (n. 4284/2016 e n.28174/2016). Un'altra sentenza della Cassazione è stata invece la n.13538/2015, con cui è stata prevista violenza privata compiuta contro un minore affetto da handicap. In questo caso la Cassazione aveva previsto la sussistenza di reato contro l'insegnante di sostegno che, abusando del proprio ruolo nei confronti del soggetto debole, aveva permesso che il minore subisse un taglio di capelli non voluto dal soggetto.